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con decisione del Consiglio presa all’unanimità su proposta dell’Alta Autorità, presentata a sua iniziativa o su domanda di uno Stato membro.

Entro i limiti fissati da detta decisione, ciascun Governo determina le proprie tariffe seguendo la propria procedura nazionale. L’Alta Autorità può, di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Stati membri, emettere un parere tendente a modificare le tariffe di detto Stato.

Articolo 73

La gestione delle licenze di importazione e di esportazione nei rapporti con i Paesi terzi spetta al Governo sul territorio del quale si trova il punto di destinazione delle importazioni o il punto di origine delle esportazioni.

L’Alta Autorità ha facoltà di vegliare sulla gestione e il controllo di dette licenze in materia di carbone e di acciaio.

Essa rivolge, per quanto necessario, agli Stati membri, previa consultazione del Consiglio, raccomandazioni sia per evitare che le disposizioni adottate abbiano un carattere più restrittivo di quanto richiede la situazione che ne giustifica l’introduzione o il mantenimento, sia per assicurare un coordinamento fra misure prese a norma dell’articolo 71, comma 3, e dell’articolo 74.

Articolo 74

Nei casi enumerati qui sopra, l’Alta Autorità ha facoltà di prendere tutte le misure conformi al presente Trattato e, in particolare, agli obiettivi definiti all’art. 3 e rivolgere ai Governi tutte le raccomandazioni conformi alle disposizioni dell’articolo 71, comma 2:

1° se viene constatato che Paesi non membri della Comunità o imprese situate in tali Paesi praticano il dumping o altri sistemi condannati dalla Carta dell’Avana;


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