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CAPITOLO Χ

POLITICA COMMERCIALE


Articolo 71

La competenza dei Governi degli Stati membri in materia di politica commerciale non è toccata dall’applicazione del presente Trattato, salvo disposizioni dello stesso in contrario.

I poteri attribuiti alla Comunità dal presente Trattato in materia di politica commerciale nei riguardi di Paesi terzi non possono eccedere quelli che sono riconosciuti agli Stati membri dagli accordi internazionali dei quali sono parte, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 75.

I Governi degli Stati membri si prestano reciprocamente il concorso necessario per l’applicazione delle misure che l’Alta Autorità ha riconosciuto conformi al presente Trattato ed agli accordi internazionali in vigore. L’Alta Autorità ha facoltà di proporre agli Stati membri interessati i metodi coi quali questo mutuo concorso può essere assicurato.

Articolo 72

Tassi minimi, al disotto dei quali gli Stati membri si impegnano di non abbassare i loro dazi doganali sul carbone e sull’acciaio nei riguardi di Paesi terzi, e tassi massimi, che essi si impegnano di non superare, possono essere stabiliti

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