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concorrenza effettiva in una parte importante del mercato comune, utilizzino questa posizione a scopi contrari agli obiettivi del presente Trattato, rivolge loro tutte le raccomandazioni atte ad ottenere che questa posizione non sia utilizzata a tali fini. In mancanza di una esecuzione soddisfacente di tali racommandazioni entro un termine ragionevole, l’Alta Autorità, con decisioni prese in consultazione con il Governo interessato, e con le sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 58, 59 e 64, fissa i prezzi e le condizioni di vendita che l’azienda in causa deve applicare o stabilisce i programmi di produzione o i programmi di consegna che essa deve eseguire.

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