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2. L’Alta Autorità può decidere, nella misura che ritenga opportuna, che:
a) le imprese dovranno stabilire condizioni di vendita tali per cui acquirenti e commissionari si impegnino a conformarsi alle regole poste dall’Alta Autorità in applicazione delle disposizioni del presente capitolo;
b) le imprese saranno rese responsabili delle infrazioni agli obblighi così contratti, commesse da loro agenti diretti o da commissionari che trattano per conto di dette imprese.
In caso di infrazione agli obblighi così contratti, commessa da un acquirente, essa potrà limitare il diritto delle imprese facenti parte della Comunità di trattare con detto acquirente, mediante misure che potranno, in caso di recidiva, comportare un’interdizione temporanea. In tal caso, e senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 33, all’acquirente sarà consentito ricorrere avanti la Corte.
3. Inoltre l’Alta Autorità ha facoltà di rivolgere agli Stati membri interessati tutte le raccomandazioni idonee ad assicurare il rispetto delle norme stabilite in applicazione delle disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 1, da parte di qualsiasi impresa od organismo che eserciti una attività di distribuzione nel settore del carbone o dell’acciaio.
Articolo 64
L’Alta Autorità, nei confronti delle imprese che violino le disposizioni del presente capitolo o le decisioni adottate per la sua applicazione, può infliggere ammende fino al doppio del valore delle vendite irregolari. In caso di recidiva il massimo di cui sopra viene raddoppiato.
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