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In mancanza di iniziativa da parte dell’Alta Autorità, nelle circostanze su indicate, il Governo di uno degli Stati membri può investirne il Consiglio che, con decisione adottata all’unanimità, può invitare l’Alta Autorità a fissare tali massimi e minimi.

Articolo 62

Quando l’Alta Autorità ritiene che una aziono del genere sia la più adatta ad evitare che il prezzo del carbone si stabilisca al livello del costo di produzione delle miniere che hanno il costo di sfruttamento maggiore, il cui mantenimento in attività è riconoscito però temporaneamente necessario per la realizzazione dei compiti indicati dall’articolo 3, l’Alta Autorità, previo parere del Comitato Consultivo, può autorizzare delle consultazioni:

— fra aziende di uno stesso bacino alle quali si applicano i medesimi listini di prezzo;

— previa consultazione del Consiglio, fra aziende situate in bacini diversi.

Tali compensazioni possono essere attuate anche nei modi indicati dall’articolo 53.

Articolo 63

1. L’Alta Autorità, se constata che da parte di acquirenti vengono sistematicamente effettuate delle discriminazioni, particolarmente in ragione di norme che regolano le con trattazioni con enti dipendenti dalla pubblica Amministrazione, rivolge ai Governi interessati le raccomandazioni del caso.

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