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a) previa consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio, autorizzare l’istituzione, nei modi che essa determina e sotto suo controllo, di qualsiasi meccanismo finanziario comune a più imprese, che essa riconosca necessario per l’esecuzione dei compiti definiti dall’articolo 3 e compatibili con le disposizioni del presente Trattato e in particolare dell’articolo 65;
b) istituire essa stessa, su conforme parere del Consiglio deliberante all’unanimità, qualsivoglia meccanismo finanziario rispondente ai medesimi scopi.
I meccanismi di tal genere istituiti o conservati dagli Stati membri sono notificati all’Alta Autorità che, previa consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio, rivolge agli Stati interessati le raccomandazioni necessarie, qualora tali meccanismi siano in tutto o in parte contrari all’applicazione del presente Trattato.
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