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— le spese destinate all’incoraggiamento delle ricerche tecniche ed economiche nei modi previsti dal paragrafo 2 dell’articolo 55.
2. I prelievi sono determinati annualmente per i di versi prodotti in funzione del loro valore medio senza che il tasso relativo possa superare l'1 % salvo autorizzazione preventiva del Consiglio decisa a maggioranza dei due terzi. Le modalità di applicazione e di riscossione sono determinate con decisione generalo dall’Alta Autorità adottata previa consultazione del Consiglio, evitando per quanto possibile le tassazioni cumulative.
3. L’Alta Autorità può applicare, a carico delle imprese che non avessero a rispettare le decisioni da essa prese in applicazione del presente articolo, delle maggiorazioni fino ad un massimo del 5 % per ogni trimestre di ritardo.
Articolo 51
1. I fondi avuti in prestito non possono essere utilizzati dall’Alta Autorità altro che per concedere prestiti.
L’emissione di prestiti da parte dell’Alta Autorità sui mercati degli Stati membri è sottoposta alle norme vigenti in tali mercati.
L’Alta Autorità, ove reputi necessaria la garanzia di Stati membri per contrarre determinati prestiti, ne interessa, previa consultazione del Consiglio, il Governo o i Governi interessati; nessuno Stato è obbligato a concedere la sua garanzia.
2. L’Alta Autorità, secondo le modalità previste dall’articolo 54, può garantire prestiti concessi direttamente da terzi alle imprese.
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