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L’Alta Autorità notifica il parere all’impresa interessata e lo porta a conoscenza del Governo della medesima. La lista dei pareri viene pubblicata.

Se l’Alta Autorità ritiene che il finanziamento di un programma o lo sfruttamento degli impianti che esso implica richiederebbero sovvenzioni, aiuti, protezioni o discriminazioni contrarie al presente Trattato, il parere sfavorevole emesso per tali motivi equivale ad una decisione ai sensi dell’articolo 14 e implica il divieto per l’impresa interessata di ricorrere, per l’attuazione di tale programma ad altre risorse che non siano i propri fondi.

L’Alta Autorità, nei confronti delle imprese che non osservino il divieto previsto dal comma precedente, può applicare delle multe entro il limite massimo delle somme indebitamente destinate all’attuazione del programma in questione.

Articolo 55

1. L’Alta Autorità deve incoraggiare le ricerche tecniche ed economiche concernenti la produzione e l’espansione del consumo del carbone e dell’acciaio, nonchè la sicurezza del lavoro in dette industrie. A tale fine essa organizza ogni opportuno contatto fra gli organismi di ricerca esistenti.

2. Previa consultazione del Comitato Consultivo, l’Alta Autorità può promuovere e facilitare lo sviluppo di tali ricerche:

a) provocando un finanziamento comune da parte delle imprese interessate;

b) destinandovi fondi ricevuti a titolo gratuito;

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