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Ove, durante questo primo periodo, si verifichi una vacanza per una delle cause previste dall’articolo 12, questa è colmata, secondo le disposizioni del terzo comma di detto articolo, di comune accordo fra i Governi degli Stati membri.
In caso di applicazione, durante lo stesso periodo, dell’articolo 24, comma 3, si provvede alla sostituzione dei membri dell’Alta Autorità in conformità alle disposizioni del primo comma del presente articolo.
Al termine di tale periodo ha luogo un rinnovamento generale, e la designazione dei nove membri avviene nei seguenti modi: i Governi degli Stati Membri, in mancanza di accordo unanime, procedono, con la maggioranza di cinque sesti, alla nomina di otto membri, mentre il nono viene designato per cooptazione nei modi previsti dal primo comma del presente articolo. La stessa procedura si applica al rinnovamento generale che si renda necessario in caso di applicazione dell’articolo 24.
Il rinnovamento dei membri dell’Alta Autorità avviene per un terzo ogni due anni.
In ogni caso di rinnovamento generale, l’ordine di uscita è determinato direttamente per sorteggio a cura del presidente del Consiglio.
I rinnovamenti periodici ordinari conseguenti allo spirare dei periodi biennali si effettuano alternativamente, nell’ordine, mediante nomina da parte dei Governi degli Stati membri nei modi previsti dal quinto comma del presente articolo, e per cooptazione in conformità alle disposizioni del primo comma.
Ove si verifichino delle vacanze per uno dei motivi previsti dall’articolo 12, esse sono colmate, seguendo le disposizioni del terzo comma di detto articolo, alternativamente,
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