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Articolo 22
L’Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di maggio. La sessione non può prolungarsi oltre la fine dell’esercizio finanziario in corso.
L’Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria su richiesta del Consiglio per emettere pareri sulle questioni che da questo le sono sottoposte.
Essa può altresì riunirsi in sessione straordinaria su richiesta della maggioranza dei suoi membri o dell’Alta Autorità.
Articolo 23
L’Assemblea designa fra i suoi membri il presidente ed il suo ufficio di presidenza.
I membri dell’Alta Autorità possono assistere a tutte le sedute. Il Presidente o i membri dell’Alta Autorità da essa designati sono ascoltati su loro richiesta.
L’Alta Autorità risponde oralmente o per iscritto alle domande che le sono rivolte dall’Assemblea o dai suoi membri.
I membri del Consiglio possono assistere a tutte le sedute e sono ascoltati su loro richiesta.
Articolo 24
L’Assemblea procede, in seduta pubblica, alla discussione della relazione generale che le è sottoposta dall’Alta Autorità.
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