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Articolo 12

All’infuori dei rinnovamenti periodici, le funzioni dei membri dell’Alta Autorità terminano individualmente per morte o dimissioni.

Possono essere dichiarati dimissionari d’ufficio, dalla Corte, su richiesta dell’Alta Autorità o del Consiglio, i membri dell’Alta Autorità che non si trovino più nelle condizioni necessarie per esercitare le loro funzioni o che siano incorsi in colpa grave.

Nei casi previsti dal presente articolo, l’interessato è sostituito, per la restante durata del mandato, nei modi stabiliti dall’articolo 10. Non si procede alla sostituzione se la restante durata del mandato è inferiore a tre mesi.

Articolo 13

Le deliberazioni dell’Alta Autorità sono prese a maggioranza dei.membri che la compongono.

Il regolamento interno fissa il quorum. Tale quorum deve essere comunque superiore alla metà del numero dei membri che compongono l’Alta Autorità.

Articolo 14

Per l’esecuzione dei compiti che le sono affidati e nei modi previsti dal presente Trattato, l’Alta Autorità prende decisioni, formula raccomandazioni o emette pareri.

Le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi.

Le raccomandazioni sono obbligatorie, quanto agli scopi che stabiliscono, ma lasciano a coloro ai quali sono dirette la scelta dei mezzi atti al raggiungimento di detti scopi.


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