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necessità di evitare gravi perturbazioni nelle condizioni speciali di sbocco della produzione siderurgica lussemburghese, quali sono risultate per quest’ultima dalla Unione economica belgo-lussemburghese.

In mancanza di altre misure, l’Alta Autorità potrà, se necessario, ricorrere ai fondi di cui essa dispone a norma dell’articolo 49 del presente Trattato entro il limite delle eventuali ripercussioni sulla siderurgia lussemburghese delle disposizioni previste dal paragrafo 26 della presente Convenzione.

Fatto a Parigi, il 18 aprile 1951.

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