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verso Paesi terzi, l’Alta Autorità determinerà periodicamente del prelievo effettivo e delle sovvenzioni governative che vi saranno associate in conformità alle seguenti norme:

1° nei limiti della quota sopra definita, essa calcolerà l’ammontare del prelievo effettivo di modo che le sovvenzioni governative effettivamente versate siano almeno uguali a questo prelievo;

2° essa fisserà l’ammontare massimo autorizzato delle sovvenzioni governative, restando inteso che:

— la concessione di tali sovvenzioni fino alla concorrenza di detto ammontare è per i Governi una facoltà e non un obbligo;

— l’aiuto ricevuto dall’esterno non può, in alcun caso, sorpassare l’ammontare della sovvenzione effettivamente versata.

Gli aggravi supplementari risultanti dalle esportazioni verso paesi terzi non entreranno nè nel calcolo dei versamenti di perequazione necessari, nè nella valutazione delle sovvenzioni che controbilanciano tale prelevamento.

BELGIO

§ 26.

1. È riconosciuto che la produzione carbonifera netta del Belgio:

— non deve sopportare, ogni anno, in rapporto all’anno precedente, una riduzione superiore al 3 % se la produzione totale della Comunità è costante o accresciuta in rapporto all’anno precedente;

— non deve essere inferiore alla produzione dell’anno precedente, diminuita del 3 %: la cifra così ottenuta sarà


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