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ITALIA

§ 30.

1. Tenuto conto della situazione particolare della siderurgia italiana, l’Alta Autorità ha facoltà di autorizzare il Governo italiano, nella misura necessaria, a mantenere, durante il periodo transitorio definito dal paragrafo 1 della presente Convenzione, sui prodotti siderurgici provenienti da altri Stati membri, dei diritti doganali che non potranno però essere superiori, nel corso del primo anno di detto periodo, a quelli che risultano dalla Convenzione di Annecy del 10 ottobre 1949; tale limite sarà ridotto del 10 % nel secondo anno, del 25 % nel terzo, del 45 % nel quarto, del 70 % nel quinto, per raggiungere la completa soppressione di tali dazi alla fine del periodo transitorio.

2. I prezzi praticati dalle imprese per le vendite di acciaio sul mercato italiano, ragguagliati al loro equivalente in partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non potranno essere inferiori ai prezzi previsti dal suddetto listino per transazioni analoghe, salvo autorizzazione concessa dall’Alta Autorità in accordo col Governo italiano, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 2 b) ultimo comma.

LUSSEMBURGO

§ 31.

Nell’applicare le misure di salvaguardia contemplate dal paragrafo 29 del presente Capitolo, l’Alta Autorità dovrà tener conto dell’importanza tutta particolare della siderurgia nella economia generale del Lussemburgo e della


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