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dicato. L’Alta Autorità potrà, dopo consultazione col Comitato Consultivo e su parere conformo del Consiglio, accordare al Governo belga, per due volte, un termine addizionale di un anno, qualora giudichi che circostanze eccezionali, attualmente imprevedibili, rendano necessaria tale disposizione.

L’integrazione così prevista si attuerà dopo consultazione tra il Governo belga e l’Alta Autorità che determineranno i mezzi e le modalità adatte per realizzarla; le modalità potranno comportare, per il Governo belga, nonostante le disposizioni di cui al paragrafo c) dell’articolo 4, la facoltà di accordare sovvenzioni corrispondenti ai costi di sfruttamento addizionali risultanti dalle condizioni naturali dei giacimenti e tenendo conto degli aggravi eventualmente risultanti dagli squilibri manifesti che appesantissero tali costi di sfruttamento. Le modalità di concessione delle sovvenzioni e il loro ammontare massimo saranno sottoposti all’approvazione dell’Alta Autorità, che dovrà curare che l’ammontare massimo delle sovvenzioni e il tonnellaggio sovvenzionato siano ridotti il più rapidamente possibile, tenuto conto delle facilità di riadattamento e dell’estensione del mercato comune ad altri prodotti oltre il carbone e l’acciaio, ed evitando che la importanza delle eventuali riduzioni di produzione provochi fondamentali turbamenti nella economia belga.

L’Alta Autorità dovrà sottomettere ogni due anni all’approvazione del Consiglio proposte sul tonnellaggio suscettibile di essere sovvenzionato.

ITALIA

§ 27.


1. Il beneficio delle disposizioni del paragrafo 25 sopra riportato sarà accordato alle miniere del Sulcis per permettere loro, in attesa del completamento dei lavori d’im-

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