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D’altra parte, qualora sembrasse che, in una o più regioni, rischino di prodursi aumenti di prezzi, di ampiezza e rapidità pericolose, dovranno essere adottate delle precauzioni per evitare che ciò si verifichi.

Per far fronte a tali problemi, l’Alta Autorità autorizzerà durante il periodo transitorio, in quanto necessario è sotto il suo controllo:

a) l’applicazione di sistemi previsti dall’articolo 60, paragrafo 2, comma b, nonchè di prezzi di zona nei casi non previsti dal Capitolo V del Titolo III;

b) il mantenimento o la costituzione di casse o sistemi nazionali di compensazione, alimentati con prelevamento sulla produzione nazionale, senza pregiudizio delle risorse eccezionali previste appresso.

§ 25.

Sulla produzione del carbone dei Paesi in cui i costi di estrazione medi sono inferiori alla media ponderata di quelli della Comunità, l’Alta Autorità istituirà un prelievo di perequazione, per tonnellata mercantile, rappresentante una percentuale uniforme dell’introito dei produttori.

Il limite massimo della quota del prelievo di perequazione sarà di 1,5 % del suddetto introito per il primo anno di funzionamento del mercato comune, e la quota sarà ridotta del 20 % regolarmente ogni anno rispetto al limite iniziale.

Tenuto conto dei bisogni da essa riconosciuti conformemente ai successivi paragrafi 26 e 27 ed escludendo gli aggravi speciali risultanti eventualmente da esportazioni

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