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terzi, dazi doganali superiori a quelli che risulterebbero da una armonizzazione con le tariffe meno protettive praticate nella Comunità, può autorizzare detti Paesi, nei modi previsti dal paragrafo 29, ad applicare essi stessi le misure appropriate per garantire alle loro importazioni indirette attraverso gli altri Stati membri a tariffe meno elevate, una protezione uguale a quella che risulta dall’applicazione della loro tariffa alle importazioni dirette.

Per facilitare l’armonizzazione delle tariffe doganali, i Paesi del Benelux convengono, nella misura riconosciuta necessaria dall’Alta Autorità in consultazione coi loro Governi, di rialzare i tassi delle loro tariffe attuali sull’acciaio entro un limite massimo di due punti. Tale impegno non avrà effetto che al momento in cui sarà soppresso il contingente tariffario previsto dai comma 2, 3 e 4 sopra riportati, e quando almeno uno degli Stati membri vicini ai Paesi del Benelux si asterrà dall’applicare i sistemi equivalenti previsti dal comma precedente.

§ 16.

Salvo consenso dell’Alta Autorità, l’obbligo contratto a norma dell’articolo 72 del Trattato comporta per gli Stati membri il divieto di consolidare con accordi internazionali i dazi doganali in vigore al momento dell’entrata in vigore del Trattato.

I consolidamenti anteriori risultanti da accordi bilaterali o multilaterali saranno notificati all’Alta Autorità la quale esaminerà se il loro mantenimento risulti compatibile col buon funzionamento dell’organizzazione comune e potrà, all’occorrenza, intervenire presso gli Stati membri con opportune raccomandazioni per mettere fine a tali consolidamenti secondo la procedura prevista dagli accordi dai quali essi derivano.


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