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entrata in vigore del Trattato, qualora l’Alta Autorità abbia la prova che tali operazioni siano state effettuate per eludere l’applicazione dell’articolo 66.

Fino a che non sia stato stabilito il regolamento previsto dal paragrafo 1 di detto articolo, le operazioni indicate da detto paragrafo non saranno obbligatoriamente soggette ad autorizzazione preventiva. L’Alta Autorità non è tenuta a decidere immediatamente in merito alle domande di autorizzazione che le saranno sottoposte.

Fino a che non sia stato disposto il regolamento previsto dal paragrafo 4 dello stesso articolo, le informazioni di cui a detto paragrafo, non potranno essere pretese che dalle imprese soggette alla giurisdizione dell’Alta Autorità, nei modi previsti dall’articolo 47.

I provvedimenti previsti ai paragrafi 1 e 4 dell’articolo 66 dovranno essere presi entro i quattro mesi che seguono l’entrata in funzione dell’Alta Autorità.

L’Alta Autorità raccoglie presso i Governi, le associazioni dei produttori e le imprese ogni informazione utile per l’applicazione alle situazioni esistenti nelle diverse regioni della Comunità delle disposizioni dei paragrafi 2 e 7 dell’articolo 66.

Le disposizioni del paragrafo 6 dell’articolo 66 sono applicabili a misura che entrino in vigore le disposizioni di cui esse sanzionano rispettivamente l’applicazione.

Le disposizioni del paragrafo 7 dell’articolo 66 sono applicabili a decorrere dalla data d’instaurazione del mercato comune nei modi previsti dal paragrafo 8 della presente Convenzione.

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