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Fino a quando non si sia potuto stabilire u n accordo tra i Governi interessati, sulle misure previste dai comma precedenti, il Governo lussemburghese è autorizzato a non applicare i principi definiti dall’articolo 70 del Trattato e dal presente paragrafo.

SOVVENZIONI, AIUTI DIRETTI O INDIRETTI,
ONERI SPECIALI

§ 11.

I Governi degli Stati membri notificheranno all’Alta Autorità, fin dalla sua entrata in funzione, gli aiuti e le sovvenzioni di ogni genere di cui beneficia nei loro rispettivi Paesi l’esercizio delle industrie del carbone e dell’acciaio o gli oneri speciali che gravano su di esso. Salvo consenso dell’Alta Autorità sul mantenimento, di tali aiuti, sovvenzioni od oneri speciali e sulle condizioni cui è subordinato tale mantenimento, essi dovranno essere interrotti alle date e nei modi stabiliti dall’Alta Autorità, dopo consultazione del Consiglio, senza che tale cessazione possa essere obbligatoria prima della data che segna l’inizio del periodo transitorio per i prodotti in causa.

INTESE E ORGANIZZAZIONI MONOPOLISTICHE

§ 12.

Tutte le informazioni sulle intese e sulle organizzazioni indicate dall’articolo 65 saranno comunicate all’Alta Autorità nei modi previsti dal paragrafo 3 di detto articolo.

L’Alta Autorità, se non concederà le autorizzazioni previste dal paragrafo 2 di detto articolo, fisserà dei termini ragionevoli entro i quali entreranno in vigore i divieti previsti dallo stesso articolo.

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