Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/78

CAPITOLO IX

TRASPORTI


Articolo 70

È riconosciuto che l’istituzione del mercato comune rende neccessaria l’applicazione di tariffe di trasporto del carbone e dell’acciaio di natura tale da offrire condizioni di prezzo paragonabili.

Sono proibite, in particolare, per i traffici tra gli Stati membri, le discriminazioni nelle tariffe e nelle condizioni di trasporto di qualsiasi specie, basate sul Paese di origine o di destinazione dei prodotti. La soppressione di tali discriminazioni implica particolarmente l’obbligo di applicare ai trasporti del carbone e dell’acciaio, in provenienza o a destinazione di un altro Paese della Comunità, i listini, le tariffe e le disposizioni tariffarie di qualsiasi natura applicabili ai trasporti interni della stessa merce, quando questa segue lo stesso percorso.

I listini, le tariffe e le disposizioni tariffarie di qualsiasi natura applicate ai trasporti del carbone e dell’acciaio all’interno di ciascuno Stato membro e fra gli Stati membri sono pubblicati o portati a conoscenza dell’Alta Autorità.

L’applicazione di misure tariffarie interne speciali, nell’interesse di una o più aziende produttrici di carbone o di acciaio, è sottoposta all’approvazione preventiva dell’Alta

80