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Abbiamo stimato opportuno di nominare una Giunta provvisoria di quindici soggetti intantochè si proceda alla convocazione del Parlamento Nazionale tanto per ricevere il giuramento che si presterà da noi alla Costituzione che abbiamo accettata, quanto per prender parte insieme con noi a quelle deliberazioni, per cui a termini della Costituzione si richiederebbe l’intervento del Parlamento.
Essa Giunta potrà, in caso d’assenza od impedimento di alcuni membri, deliberare nel numero di sette. Essa è composta dei seguenti soggetti:
Cav. Agosti Avvocato dei poveri d’Alessandria. — Marchese Tancredi Di Barolo. — March. di Breme. — Avvocato Agostino Bruno. — Principe Della Cisterna. — Costa già Presidente della Corte d’Appello. — March. Ghiglini. — Jano Consigliere di Stato. — Pio Magenta. — Canonico Marentini. — March. D’Oncieux. — March. Agostino Pareto. — Piacenza Collaterale. — Conte Serra di Albugnano. — March. Girolamo Serra.
Volendo assicurare che il numero necessario a deliberare della Giunta provvisoria sia sempre compiuto, ordiniamo quanto segue: