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Non abbisogniamo certamente di ordinare che a S. M., alla sua Real Consorte e Famiglia ed a tutto il suo seguito, sia libero e sicuro il passo ed il soggiorno in quella parte degli Stati di Terraferma dove intenderà recarsi, e gli sia mantenuto quel sommo rispetto che corrisponde ai sensi di gratitudine e d’amore scolpiti nel cuore d’ogni suddito, ed a lui sì ben dovuti e per le sue virtù e pel ristabilimento e l’ingrandimento di questa Monarchia.
Confidiamo nello zelo e nell’attività di tutti i magistrati civili e militari e di tutti i corpi delle città e dei comuni per la conservazione del buon ordine e della pubblica tranquillità.
Dato in Torino il 13 di marzo l’anno del Signore mille ottocento ventuno1.
L’urgenza delle circostanze in cui S. M. il Re Vittorio Emanuele Ci ha nominati Reggente del Regno, malgrado che a Noi per anche non si appartenesse il diritto di succedervi, nel mentre cioè che il popolo altamente enunciò il voto di una Costituzione nella conformità di quella che è in vigore nelle Spagne, Ci pone nel grado di soddisfare, per quanto può da Noi dipendere, a ciò che la salute suprema del Regno evidentemente in oggi richiede, e di aderire ai desiderii comuni espressi con un indicibile ardore. In questo difficilissimo momento non Ci è stato possibile il meramente consultare ciò che nelle ordinarie facoltà di un Reggente può contenersi.
- ↑ Venne pubblicato il mattino del 13 a buon’ora.