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stessa rubrica del capitolo dello Statuto del 1331 dove è scritto: «de modo et quantitate Sextariorum vini, brentarum et bozzolarum seu claudorum166.» A quale epoca sia avvenuta questa riforma, non si può dire con certezza: con molta verisimiglianza si continuò abusivamente a misurare l’olio con qualche vecchia Mina, od a chiamare con questo nome il peso ad essa corrispondente, senza che si possa ugualmente dire che fino a quell’anno perdurasse il sistema dello Stajo da quaranta libbre anche pel vino, poichè la espressione dello Statuto: «Sextarius qui est et a longo tempore stetit penes Bollatores (v. sopra § 4)» rimanda ad un’epoca un po’ più remota di quella che darebbero i soli 26 anni corsi dal 1305 alla redazione dello Statuto del 1331167. D’altra parte non si può ammettere che sia dato far risalire quella riforma alla prima metà del secolo decimoterzo, perchè il nostro Comune solo tra il 1217 ed il 1237 aveva riconosciuta la esistenza legale del peso di marco e nel 1254 in parte per la monetazione usava ancora l’oncia comune (v. Append. II § 2), e nel 1227 si trattava senza dubbio per l’olio di una Mina in pieno vigore (v. sopra § 2), se la vediamo durare ancora per quasi settant’anni. La riforma dev’essere succeduta nella seconda metà del secolo decimoterzo, e verisimilmente dopo il 1263, perchè nello Statuto di quell’anno, ora perduto, non si sarebbe mancato di farne cenno, mentre tutto lascia presumere che su questo punto mantenesse il silenzio più assoluto168. I dati forniti dallo Statuto sulla base nuovamente stabilita per le nostre misure di capacità del vino, per quanto sieno precisi, non