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64 Codice cavalleresco italiano

Del resto, siccome il supposto offensore è in pieno diritto di pretendere la richiesta scritta, così, è sempre meglio e più pratico portarla seco e consegnarla, per non fare due volte la strada e per evitare discussioni inutili (v. articoli 67 e 117).

ART. 116.

La dichiarazione di un gentiluomo di mettersi a disposizione di un altro gentiluomo non costituisce sfida, nè come tale deve essere considerata.

Nota. — In questo senso si pronunciò pure la Corte d’onore permanente di Firenze, 27 agosto 1888, appellante L. Sestini; e così pure opinò Bellini, II, I. La domanda di soddisfazione (sfida), come ogni altro atto che si riferisce ad una vertenza d’onore, deve essere precisa, chiara, indubbia. E perciò l’affermare: «Sono a sua disposizione» ed espressioni consimili, devono considerarsi sempre come parole vuote di significato. Chi ha offeso o chi si sente offeso deve dare o chiedere la soddisfazione legittima nelle forme non dubbie stabilite dalle consuetudinarie leggi d’onore.

ART. 117.

Così, se un gentiluomo viene a conoscenza che un eguale ha dichiarato di mettersi a sua disposizione con un mezzo che non sia una vera e propria domanda di soddisfazione, non deve considerarsi sfidato e tanto meno in obbligo di nominare due suoi rappresentanti.

Nota. — Opinione espressa pure dalla Corte d’onore permanente di Firenze, verdetto 27 aprile 1888, appellante L. Sestini. A conferma dell’asserto, ecco ripetuta una massima di giurisprudenza sul duello più nota dei boccali di Montelupo: «La sfida deve essere espressa in termini categorici, altrimenti non è che un semplice avvertimento» (Reggio, R. giur., Bologna 1891, 143).