Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XXXVIII

Cap. XXXVIII. - De Religiosi apostati non esser accettati

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XXXVII XXXIX
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Di non accettar in Alzano Frati Apostati.


CAP. XXXVIII.


E
T acciò si dia occasione à i Frati, ò altri Religiosi solamente di nome mà non di fatti di non andar vagabondi fuori dei loro Monasteri, ò Conventi hanno statuito, & ordinato che gli Huomini da detto Comune non debbino accettare, ne chiamar, ne in qualsivoglia modo ammettere, à nome di detto Comune, ne privatamente per Parocho del detto luoco, ò Capellano di alcuna Chiesa, o Capella del detto luoco alcun Frate, ò Monacho, il quale habbia fatto proffessione in alcun Monasterio, ò sia de osservanza, ò nò, & l’abbia lasciato, vagabondo hor quà, hor là (come molti fanno) in vituperio, & dishonore della loro Religione, ma siano dal detto luoco scacciati, & tenuti per sempre lontani.