Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XXXIII

Cap. XXXIII. - Di non portar arme di notte

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XXXII XXXIV
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De non portar arme di notte.


CAP. XXXIII.


E
T per ovviare all’insolenze de molti Giovenastri, & altre indiscrete, & insolenti persone del detto Comune, i quali di notte per il luoco d’Alzano, ò indiscretamente, & insolentemente caminando armati de diverse arme, armature, tirando di quà, & di là sassi percuotendo, & facendo infinite disonestà, talche le persone quiete, & honorate di detto luoco, & altre persone non osano uscir di Casa loro per fare i fatti suoi, il che è di grandissima vergogna, dishonore, & danno, & degli Huomini di detto Comune: hanno statuito, & ordinato, che non sia alcuna persona di qualsivoglia sorte, grado, & conditione, la quale ardisca di notte portar per il detto luoco d’Alzano alcune arme come Spade; Coltelli da pane, Pugnali, Lanze, Partesane, Giavarine, Spontoni, Ronche, Spedi da collo, ne à questi simili Crociforche di ferro, ò altre arme prohibite, ne tirare Pietre, ò altre arme nocive sotto pena de lir. dieci Imperiali da esser applicate per la metà alla Camera del Serenissimo Dominio Nostro, per la quarta parte all’Accusatore, & l’altra quarta parte al detto Comune, & sia creduto ad ogni Accusatore col giuramento, & un Testimonio di buona fama, & siano tenuti secreti.