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De non portar arme di notte.


CAP. XXXIII.


E
T per ovviare all’insolenze de molti Giovenastri, & altre indiscrete, & insolenti persone del detto Comune, i quali di notte per il luoco d’Alzano, ò indiscretamente, & insolentemente caminando armati de diverse arme, armature, tirando di quà, & di là sassi percuotendo, & facendo infinite disonestà, talche le persone quiete, & honorate di detto luoco, & altre persone non osano uscir di Casa loro per fare i fatti suoi, il che è di grandissima vergogna, dishonore, & danno, & degli Huomini di detto Comune: hanno statuito, & ordinato, che non sia alcuna persona di qualsivoglia sorte, grado, & conditione, la quale ardisca di notte portar per il detto luoco d’Alzano alcune arme come Spade; Coltelli da pane, Pugnali, Lanze, Partesane, Giavarine, Spontoni, Ronche, Spedi da collo, ne à questi simili Crociforche di ferro, ò altre arme prohibite, ne tirare Pietre, ò altre arme nocive sotto pena de lir. dieci Imperiali da esser applicate per la metà alla Camera del Serenissimo Dominio Nostro, per la quarta parte all’Accusatore, & l’altra quarta parte al detto Comune, & sia creduto ad ogni Accusatore col giuramento, & un Testimonio di buona fama, & siano tenuti secreti.


De legar i Cani in tempo di Peste.


CAP. XXXIIII.


P
Arimenti per l’avvenire fino che le uve sono maturate nel Territorio d’Alzano, ò se nell’istesso luoco, o luochi circonvicini vi si attaccasse la Peste (che Dio ne guardi) siano tenuti gli Huomini del detto luoco, & Comune d’Alzano legare, & tener legati i Cani talche non eschino dalle Case dei Patroni fin tanto, che la Peste sarà cessata affatto, & le uve maturate sotto pena de sol. 10. per ogni volta, & per ogni Cane da esser applicati per la metà all’Accusatore, & l’altra al detto Comune. Et se più di due volte i detti Cani saranno ritrovati fuori delle Case dei loro Patroni possino per ogni uno esser offesi, & amazzati senza pena alcuna, & in caso di Peste siano ancora obligati tener legati i Gatti di tutte le sorti, sotto le predette pene.



De