Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XVII

Cap. XVII - Che i Debitori del Comune non possino esser eletti ad alcun officio ne incantar i Datij.

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Cap. XVII - Che i Debitori del Comune non possino esser eletti ad alcun officio ne incantar i Datij.
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Che i Debitori del Comune non possino esser eletti ad alcun officio ne incantar i Datij.


CAP. XVII.


P
Arimente hanno statuito, & ordinato, che persona alcuna del detto Comune dà quì inanzi non habbia, ne possa havere, ne esser eletta ad alcun officio del detto Comune, se nel tempo della sua elettione sarà debitrice in qualsivoglia modo del detto Comune de alcuna somma de dinari, ò altra cosa. Ne possi il detto alcun Datio del detto Comune incantare, ò pigliar ad affitto alcuna Botega, ò pezze di Terra, ò altri Beni del detto Comune, & se sarà contrafatto non vagli, ne tenghi, mà sij ipso jure di niun valore, salvo che se nell’istesso giorno dell’elettione, ò incanto de Datij, ò Boteghe, ò altri Beni del detto Comune quella tal persona satisfasse in danari, ò in altro, o presentasse il pegno sufficiente per il detto suo debito presso i Consoli, ò altra persona d’ordine de gli Huomini del detto Conseglio possa, & debba esser admesso alli officij, & beneficij di detto Comune; I quali pegni però possino, & debbino esser incantati, & deliberati frà il termine de giorni quindeci prossimi a venire acciò d’indi si possa havere la satisfatione del Credito del detto Comune, & salvo, che se alcuno fosse debitore del detto Comune, & havesse termine al pagamento del suo debito al tempo della sua elettione, ò incanto sia ammesso, & possa esser eletto, & incantare i Datij, & tuor ad affitto i Beni del detto Comune, come se non fosse debitore.