Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XLII

Cap. XLII. - De non lavorar la festa

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XLI XLIII
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De non lavorare i giorni di Festa.


CAP. XXXXII.


E
T per honore, & gloria dell’Altissimo Iddio, & della Beatissima Sua Madre Vergine Maria, & riverenza de tutti i Santi hanno ordinato, che non sia lecito ad alcuna persona di qualsivoglia stato, & conditione esser si sia in giorni di festa, ò siano di precetto di Santa Chiesa, ò di consuetudine del detto luoco d’Alzano lavorare publicamente, ò occultamente in alcune Boteghe, Case, Campi, ò altri luoghi del detto Comune d’Alzano, ne vendere alcune robbe, ne tenere apperte le Boteghe per vendere sotto pena de lir. 10. Imperiali per ogni volta, & per ogni persona da esser applicati per la metà all’Accusatore, & l’altra al detto Comune, dal qual ordine sono eccettuati i Spetiari, i Becari, & gli Osti, & Fornari, che senza pena alcuna possono vendere, & ancora quelle persone le quali per (necessità) che perciò sia conosciuta dal Reverendo Curato del detto luoco, gli bisognasse lavorare nel fieno, ò altri frutti nei Campi per non li lasciare guastare, lo possino fare senza pena alcuna.