Modificazione alla convenzione Laffitte per la concessione della strada ferrata Vittorio Emanuele di Savoia/Relazione del ministro
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Signori! — La Camera elettiva nella sua seduta del 1° corrente mese ha adottato il progetto di legge relativo ad una nuova convenzione stipulata tra il Governo ed il signor Laffitte, sotto la data del 27 aprile p.p., modificativa della prima concessione della ferrovia di Savoia, Vittorio Emanuele, stata sancita con legge 29 maggio 1853.
Nulla toccando in merito della convenzione suddetta, la Camera dei deputati introdusse alcune aggiunte nel testo del progetto di legge dal Ministero proposto, diretta la prima (articolo 2) a vincolare la compagnia all’osservanza dei regolamenti amministrativo e tecnico che qui si annettono, e che sono appunto quelli che il Ministero aveva imposti alla compagnia per guarentire lo adempimento dei suoi obblighi: la seconda (articolo 3) a limitare le spese di amministrazione della Società che da lire 107,400 risultanti dallo stato del personale e relativi stipendi prodotto dalia medesima, furono ristrette a lire 70,000: la terza (articolo 4) intesa a prolungare da sei mesi ad un anno il termine utile al Governo per riscattare la strada nel caso ivi contemplato. Finalmente le aggiunte degli articoli 5 e 6 mirano ad assicurare il compimento delle linee di strada ferrata descritte nel capitolato primitivo di concessione.
Fermo il Governo nell’intendimento di compiere la rete di strade ferrate nella Savoia, da lui stesso iniziate e promosse nella misura della più severa economia e ne! più breve termine compatibile colla vastità e difficoltà dell’impresa, e colle condizioni politiche ed economiche in cui versiamo, accettò le modificazioni introdotte nel progetto di legge che egli ha l’onore di presentarvi, confidando che le considerazioni di alto interesse in appoggio del medesimo, dal Governo sviluppate nella sua relazione alla Camera elettiva, e le discussioni che in essa seguirono, vi convinceranno, o signori, dell’assoluta convenienza di sanzionare col vostro suffragio lo eseguimento di un’opera pubblica diretta non meno a vantaggio generale dello Stato, che a quello di una vasta e bella provincia che, par toccare un alto grado di prosperità, abbisogna solo che se ne sviluppino gli elementi con mezzi opportuni, fra i quali niuno crede che il Ministero possa riescire più efficace, che un bene ordinato sistema di ferrovie.