Memorie storiche civili, ed ecclesiastiche della città, e diocesi di Larino/Libro IV/Del Clero Diocesano di Larino
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1. TArdi fu introdotto nelle Terre, e luoghi delle
Diocesi l’esercizio della cura
dell’Anime, obbligandosi i Fedeli in que’ primi secoli condursi nella Chiesa
Episcopale ad ascoltare il Sagrificio della S. Messa, e a ricevere i Santissimi
Sagramenti dal proprio Pastore, o da altri, di sua commissione, conforme si è
accennato di sopra lib. 3. cap. 8. e molto più nel precedente §.2. e per conseguenza
deve dirsi, che non prima di esso, ma che contemporaneamente, o successìvamente, secondo il
bisogno, e sua opportunità si fussero introdotti gl’Ecclesiastici, che formassero un Clero ne luoghi
Diocesani, quasi tutti di
qualsivoglia Ordine si ascrivevano al servizio di qualche Chiesa ; & ita
universi Clerici quodammodo Beneficiati censebantur, & omnes indistincte
ad Horarum Canonicarum recitationem tenebantur, come è ben noto nella Sagra
Storia, e noi tralasciamo farne allegazione : quindi non si promovevano, che
quelli, i quali si stimavano utili, e necessarj al servizio delle Chiese
particolari ; cresciuto il di loro numero, principiorono a pratticare nelle
Città inferiori, Ville, Terre, e luoghi Diocesani quel, che si osservava
nelle proprie Cattedrali, formando i loro Capitoli, e Cleri intorno alla
celebrazione de’ Divini Offici, e amministrazione de’ Sagramenti,
unitamente col proprio Parocho, o altro titolo di Arciprete, o simile, che
avesse il di loro Capo, partecipando ancor essi col medesimo degl’ emolumenti
Ecclesiastici, secondo la disciplina, che tratto
tratto si andò stabilendo, colla direzione de’ Concilj, o Sinodi, e
Costituzioni particolari de’ proprj Vescovi. In testimonio di quanto si è detto
tralasciamo farne allegazioni, bastando quanto se ne dice nel lib.5. cap.7. e
nel preced. §. 2. oltre che tutto ci è ben noto nella Storia Sagra.
2. Ne può dubitarsi, che una tale disciplina, che fu universale nella
Chiesa
Occidentale, specialmente in Italia, si osservasse ne’ primi tempi, e in altri
appresso ne’ luoghi Diocesani di Larino, tanto rispetto alla celebrazione de’
Divini Officj, quanto a riguardo dell’esercizio della cura dell’Anime, e
distribuzione delle rendite Ecclesiastiche, andando, come va tutto in comune,
e che accumulandosi queste rendite, poi si distribuissero tra gl’Arcipreti,
e altri del Clero de’ luoghi, considerandosi come loro Coadjutori ; poiché quel, che al presente si prattica, e fu praticato ne’
secoli addietro, fa vedere,
che lo stesso sia stato osservato sin dal tempo della di loro istituzione, e
per porlo più in chiaro, stimiamo dirne qualche cosa in particolare, capo per
capo.
3. Quindi quanto alla celebrazione de’ Divini Officj, e loro
salmeggiamento,
è certo, che in erti convenivano non solo gl’Arcipreti, ma anche i Preti,
Diaconi, Suddiaconi, e Cherici nelle ore notturne, e diurne, benché poi la
disciplina di celebrarsi in tempo di notte siasi rallentata in quella Diocesi,
sia dal fine del Secolo XVI. permettendo i Vescovi celebrarsi il Matutino, e le
laudi la mattina per tempo, e le altre Ore ne’ tempi stabiliti, conforme si è
divisato nel preced. lib.5. cap.10. n.5. e segg. ove si riportano le
Costituzioni Sinodali de’ Vescovi Predecessori.
4. Rispetto poi alla cura dell’Anime, è parimente certo, che ella
venisse
servita dall’Arciprete, e Clero, distribuendosi un tal peso per hebdomadam ; di
maniera che quello, al quale Spettava tale esercizio nella sua Eddomada, soleva
appellarsi Eddomadario, conforme si è detto nel preced. §.2. n.8. e segg. ove anche si leggono le Costituzioni Sinodali.
5. Cosicche se comuni erano le fatiche, anche le rendite erano, come sono
comuni ; e conforme si distribuivano in que’ tempi tra l’Arciprete, e altri del
Clero, così anche si distribuiscono al presente le rendite Ecclesiastiche tra
essi, colla sola differenza, che allora la cura dell’Anime si esercitava per
hebdomadam, e al presente si esercita dal solo Arciprete, e gl’altri del
Clero l’ajutano in quel, che gli tiene bisogno, intorno alla medesima
toltosi la disciplina di servirsi per hebdomadam, o sia per gl’abusi, o
sia perché li Popoli certum habeant proprium Pastorem, e che coll’incertezza i
Parrocchiani non venghino defraudati nella percezione de’ Santissimi Sagramenti,
e altro.
6. Che tale sia stata la distribuzione delle rendite Ecclesiastiche tra
l’Arciprete, e Clero Diocesano ben si ricava da moltissimi documenti
antichissimi, che sono nell’Archivio Vescovile, e basta osservare la
Costituzione 55. del Sinodo celebrato da Monsignor Vela li 12 Gennaro 1594. ove si legge, come siegue:
Item si ordina ti tutti gl’Arcipreti, & altri Preti di qualsivoglia Parocchia,
che non debbano, ne possano
dividere le decime, & altre entrate delle loro Chiese, sopra i quali abbia l’Ordinario la
7. E la disciplina intorno alla
partecipazione, e
distribuzioiie di quelle rendite Ecclcsiastiche, che al presente si osserva, si
prescrive nel nostro Sinodo part.6. cap.2. n.6. come siegue: Ad hoc autem, ut
de eisdem decimis participantes in frugibus,
praesertim consistentibus in illis, non defraudentur, sed proportionabiliter, & aquis portionibus gaudeant, volumus, prout alias per nostros
Praedecessores in Constitutionibus
Synodalibus, ac publicis, & circularibus edictis pluries cautum fuit, ut
omnes praedictae decimae in frugibus consistentes in communem foveam, vel
horreum deducantur, & in eo sub duabus clavibus omnino diversis recipiantur, & custodiantur : &
claves praeditae in Urbe sint penes suos Partitores : in aliis vero Eeclesiasticorum communitatibus,
seu Capitulis Dioecesanis, in quibus non nisi unus deputatur Partitor, una sit
penes loci Archipresbyterum, altera vero penes Partitorem ; & in eis, in quibus nullus
deputatur Partitor, & penes Quartolanum, nisi alias nobis videatur, praesertim si
Archipresbyteri, & Partitores, vel Quartolani inter se fuerint conjuncti, quo
casu Archipresbyteri nos certiores faciant, ut
opportune providere valeamus, prout ad tollendas quascumque fraudes pro
Ecclesiarum, & Particularium interesse, nobis in Domino, melius consultum fiat.
8. E poi al num.7. At prae caeteris caveant Partitores, aliique,
quacumque etiam Archidiaconali, seu Archipresbyterali praefulgeant
dignitate, de decimis participantes, ne propria auctoritate, aut alio
quovis modo, praetextu, causa, aut quaesito colore decimas, sive per se, sive
per suos parentes, Consanguìneos, Cognatos, Affines, aliasque personas debita, in
deductionem suae portionis, vel in computum ejusdem, sibi retineant, aut ab aliis exigant, vel
recipiant, sed omnes omnino decimae praedictae sub dictis clavibus in horreum fideliter recipiant, & in
eisdem illas pariter fideliter conservari, prout supra ediximus, curet.
9. Tantocche partecipando anch’essi assieme cogl’Arcipreti, e
Parochi delle
distribuzioni quotidiane, de’ mortorj, delle oblazioni, delle decime, e di
tutti gl’altri emolumenti Ecclesiastici, a riserva degl’emolumenti della Stola, che si devono agli
soli Parochi, e Arcipreti, e onoranza sopra le decime,
comune anche al proprio Vescovo, come in d. Sinodo part.5. cap.10. n.1. non possono
scusarsi di coadiuvare il Paroco nell’esercizio della cura
dell’Anime, come nel medesimo cap.10. n.1. e così si legge risoluto dalla S.
Congregazione del Concilio in una Larinen li 30. Agosto 1732. che si rapporta
nel preced. lib.3. cap.15. ove si parla de’ Sinodi Diocesani di Larino, ad
nonum: e nel seguente si dice, che li Porzionarj siano tenuti hoc munus
Coadjutoris subire absque ullo emolumento : e perciò richiedendosi l’abilità, e
sufficienza nell’amministrazione di essi, si stabilisce in d. cap.10.
n.6. che le porzioni, da donde prendono il nome di Porzionarj, si debbano
provedere per concorso, e non già per anzianità, confermato dalla suddetta
S. Congregazione in detta Larinen, colla risoluzione dell’ undecimo dubbio ; e sono obbligati alla
residenza, né possono partire dalla medesima, come nello
stesso cap.10. di d. part.5. del Sinodo n. 9. e partendo senza licenza del
proprio Vescovo, si puniscono colla pena di ducati sei, conforme ne’ medesimi
decreti della Sagra Congregazione del Concilio al dubbio terzo, e quarto, anzi in
caso di loro assenza
di sei mesi, restano privati, citato tamen Possessore in actu
declarationis, come in detti decreti al dubbio quinto ; e per abilitarsi nell’esercizio di
detta cura, sono obbligati intervenire alle Congregazioni de’
casi di coscienza, e non intervenendo, si multano in carlini due, e li non
partecipanti in carlino uno per ogni contumacia, conforme si legge risoluto in essi
decreti al dubbio primo, e secondo.
10. E non solo vengono obbligati li suddetti Porzionarj a coadjuvare il
Parocho nell’esercizio della cura dell’Anime, ma anche in istruire gl’ignoranti
ne’ Misterj della nostra Santa Fede, e in quel, che bisogna per ricevere
degnamente i Santissìmi Sagramenti, e per sodisfare all’obbligo del Cristiano
ne’ giorni Festivi di precetto, cioè la mattina nella Messa all’alba, e nella
Messa Conventuale, e il giorno a’ figliuoli, conforme si dispone in molte
Costituzioni de’ Predecessori, e diffusamente nel nostro d. Sinodo part.1.
cap.2. num. 1. e segg.
11. Di maniera che si puniscono tanto i Parochi, quanto gl’altri contumaci,
come parimente nel medesimo cap.2. n.16. ove si leggono le seguenti parole:
quod si quis ex Parocbis, vel Archipresbyteris, aliisque Animarum Curatoribus praedicta adimplere neglexerit,
seria correptioni se reddet obnoxium puta si trium mensium spatio, suspensionem a
Divinis incurrat, & ejus crescente contumacia noverit, quod ipsi per ea, quae disponuntur in S. Conc.
Trid. deputabitur Oeconomus : Alii vero Sacerdotes suspensionis poemam a
celebratione Sacrificii S. Missae per tres dìes immediate sequentes pro
qualibet vice ipso facto, ipsoque jure incurrant : in Sacris vero, & in
minoribus Ordinibus constituti poena carolenorum duorum similiter pro qualibet
vice multari volumus, quam in beneficium nostri Sacri Seminarii applicari mandamus ; & de ea rationem
reddere teneantur Procuratores ejusdem nostri
Sacri Seminarii : servatis in omnibus Praedecessorum nostrorum edictis, &
Constitutionibus Synodalibus, nec non decretis S. Congreg. Concilii, & Sanctissimi Domini
Nostri Benedicti PP. XIII. de quibus in Appendice ad
banc nostram Sanctam synodum : propriamente al n.3. p. 180.
12. Si esimono dal peso d’istruire i putti nel dopo pranzo de’
giorni festivi
di precetto alcuni, e s’incaricano i Parochi all’osservanza di quanto di sopra, come in d.cap.2. num.17.
Verum in locis, in quibus fuerint ultra quatuor, Ecclesiastici ab hoc onere edocendi
doctrinam Christianam diebus Dominicis, & festivis de praecepto, post meridiem,
Presbyteros sexagenarios, actuales Confessarios, & Sacerdotes i qui hoc munus adimpleverunt in
Missa,
quam celebrarunt in aurora, arbitrio, & conscientia Archipresbyterorum, Parochorum,
aliorumque Animarum Curatorum eximimus : Parochi autem, &
animarum Curatores singulis tribus mensibus teneantur, prout mandamus, transmittere ad nostram Curiam
fidem, & attestationem juratam de praedictorum adimplemento, aut omissione, vel eorum
Ecclesiasticorum, tum
in Majoribus, tum in Minoribus Ordinibus constitutorum, qui praedicta in Missa in Aurora, aut post meridiem
supradictis statis temporibus adimplere
neglexerint respective sub poena ducatorum decem, quam in beneficium nostri Sacri
Seminarii applicamus!.
13. In occasione di celebrarsi il Sinodo fu stimato introdursi nuova
disciplina intorno alla celebrazione de’ Divini Officj, poiché non ritrovandosi
persona destinata, che dovesse diriggerli nel Canto, non potendo sempre assistere l’Arciprete, o Paroco,
che fusse, fu per ciò in esso part.3. cap.1. stabilita la seguente Costituzione, che ivi si nota al
num.24. Et pro
Canonica directione Ecclesiarum Matricium, in quibus quotidie expleatur, vel
expleri debeant in Choro Divina Officia, & praesertim Ecclesiae S. Mariae in
Sylvis, Ecclcsiae Sancti Mercurii Oppidi Serrae Capriolae, & Ecclesiae S. Petri
Terrae S. Martini, officium Cantoratus, hac nostra S. Synodo etiam
approdante, in eisdem perpetuo erigimus, & erectum esse declaramus :
quodque pro nunc occupari debeat per seniorem Portionariorum, eoque per cessum,
aut decessum, aliove quovis modo vacante peritiori deinceps in Cantu Gregoriano
ex eisdem Portionariis, arbitrio nostro conferri debeat : quique Cantar praesens, & futurus,
secundum in Choro, Foro, & in omnibus aliis actibus
locum, & vocem habeat, hoc est post Archipresbyterum loci, & omnibus
aliis honoribus, & oneribus, insigniis, ac privilegiis potiatur, & gaudeat,
quibus hujusmodi officium Cantoratus habentes de jure, aut de consuetudìne
potiuntur, & gaudent.
14. E quantunque alcuni del Clero di S. Mercurio di Serracapriola si
fussero
richiamati in Sagra Congregazione del Concilio, pretendendo, che il Cantore non
dovesse precedere a’ Porzionarj più anziani, nientedimeno propostosi il dubbio,
la medesima con suo decreto degli 11.Agosto 1742. Respondit Affirmative,
come nel preaccennato cap.15. del precedente lib.3. ove de’ SinodiDiocesani di
Larino.
15. Vivono in queste Chiese, che chiamano Recettizie a guisa di Collegiate,
colle loro Costituzioni antiche, e moderne riformate, e stabilite nuovamente
secondo gli ordini, e metodo dato in Sinodo, propriamente nella detta part.5.
cap.10. num.11. e segg.
16. Si avverte in fine, come non in tutte le
Chiese Arcipretali si celebrano
quotidianamente i Divini Officj, ma solamente in quelle, in quibus in praesenti,
aut in futurum fuerit numerus octo Ecclesiasticorum Participantium, come si
dice nella part.3. del nostro Sinodo num.12. e nelle altre si ordina, quod
expleantur saltem diebus solemnioribus, aliisque, prout magis, & minus, secundum
laudabiliorem Ecclesiarum consuetudinem, & nunquam praetermittant diebus
Dominicis, & festivis contre Missam Conventualem, & Vesperas ad minus,
& si moris sit, ut id etiam exequatur certis anni temporibus quotidie, praesertim
hebdomada majori, per totam octavam solemnitatis Sanctissimi Corporis Christi,
servetur omnino talis laudabilis consuetudo, & majori, ubi major ea introducta
reperiatur.
17. Nelle Chiese Arcipretali, e Parrocchiali de’ Schiavoni, e
Albanesi non vi è, né mai vi fu forma di Clero, come sono Ururi, Portocannone, Campomarino, Chieuti, S. Croce, e Montelongo, ma vi sono alcuni Ecclesiastici, li
quali non partecipano delle rendite Ecclesiastiche, e le Communità laicali sono
tenute al mantenimento della Chiesa; e quanto alle Decime, secondo l’osservanza
stata fin dal tempo, che furono ricevuti gli Albanesi in essi luoghi cioè, in
Santa Croce si godono dalla Mensa Vescovile
interamente ; cosi in Chieuti ; e negli altri luoghi si dividono secondo le
particolari convenzioni, dedottone a favore del Seminario il quattro per cento,
colla sua onoranza, che chiamano, di più a favore della Mensa Vescovile, e
altra a favore dell’Arciprete, e cosi si prattica rispetto alle Oblazioni, Mortorj, e
simili.