Memorie storiche civili, ed ecclesiastiche della città, e diocesi di Larino/Libro IV/Del Clero Diocesano di Larino

Libro IV
PRELIMINARI
§. III.
Del Clero Diocesano di Larino

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Libro IV - Degli Arcipreti, e Parochi Diocesani Libro IV - Di Ururi, in altri tempi detto Aurole


1. TArdi fu introdotto nelle Terre, e luoghi delle Diocesi l’esercizio della cura dell’Anime, obbligandosi i Fedeli in que’ primi secoli condursi nella Chiesa Episcopale ad ascoltare il Sagrificio della S. Messa, e a ricevere i Santissimi Sagramenti dal proprio Pastore, o da altri, di sua commissione, conforme si è accennato di sopra lib. 3. cap. 8. e molto più nel precedente §.2. e per conseguenza deve dirsi, che non prima di esso, ma che contemporaneamente, o successìvamente, secondo il bisogno, e sua opportunità si fussero introdotti gl’Ecclesiastici, che formassero un Clero ne luoghi Diocesani, quasi tutti di qualsivoglia Ordine si ascrivevano al servizio di qualche Chiesa ; & ita universi Clerici quodammodo Beneficiati censebantur, & omnes indistincte ad Horarum Canonicarum recitationem tenebantur, come è ben noto nella Sagra Storia, e noi tralasciamo farne allegazione : quindi non si promovevano, che quelli, i quali si stimavano utili, e necessarj al servizio delle Chiese particolari ; cresciuto il di loro numero, principiorono a pratticare nelle Città inferiori, Ville, Terre, e luoghi Diocesani quel, che si osservava nelle proprie Cattedrali, formando i loro Capitoli, e Cleri intorno alla celebrazione de’ Divini Offici, e amministrazione de’ Sagramenti, unitamente col proprio Parocho, o altro titolo di Arciprete, o simile, che avesse il di loro Capo, partecipando ancor essi col medesimo degl’ emolumenti Ecclesiastici, secondo la disciplina, che tratto tratto si andò stabilendo, colla direzione de’ Concilj, o Sinodi, e Costituzioni particolari de’ proprj Vescovi. In testimonio di quanto si è detto tralasciamo farne allegazioni, bastando quanto se ne dice nel lib.5. cap.7. e nel preced. §. 2. oltre che tutto ci è ben noto nella Storia Sagra.

   2. Ne può dubitarsi, che una tale disciplina, che fu universale nella Chiesa Occidentale, specialmente in Italia, si osservasse ne’ primi tempi, e in altri appresso ne’ luoghi Diocesani di Larino, tanto rispetto alla celebrazione de’ Divini Officj, quanto a riguardo dell’esercizio della cura dell’Anime, e distribuzione delle rendite Ecclesiastiche, andando, come va tutto in comune, e che accumulandosi queste rendite, poi si distribuissero tra gl’Arcipreti, e altri del Clero de’ luoghi, considerandosi come loro Coadjutori ; poiché quel, che al presente si prattica, e fu praticato ne’ secoli addietro, fa vedere, che lo stesso sia stato osservato sin dal tempo della di loro istituzione, e per porlo più in chiaro, stimiamo dirne qualche cosa in particolare, capo per capo.

   3. Quindi quanto alla celebrazione de’ Divini Officj, e loro salmeggiamento, è certo, che in erti convenivano non solo gl’Arcipreti, ma anche i Preti, Diaconi, Suddiaconi, e Cherici nelle ore notturne, e diurne, benché poi la disciplina di celebrarsi in tempo di notte siasi rallentata in quella Diocesi, sia dal fine del Secolo XVI. permettendo i Vescovi celebrarsi il Matutino, e le laudi la mattina per tempo, e le altre Ore ne’ tempi stabiliti, conforme si è divisato nel preced. lib.5. cap.10. n.5. e segg. ove si riportano le Costituzioni Sinodali de’ Vescovi Predecessori.

   4. Rispetto poi alla cura dell’Anime, è parimente certo, che ella venisse servita dall’Arciprete, e Clero, distribuendosi un tal peso per hebdomadam ; di maniera che quello, al quale Spettava tale esercizio nella sua Eddomada, soleva appellarsi Eddomadario, conforme si è detto nel preced. §.2. n.8. e segg. ove anche si leggono le Costituzioni Sinodali.

   5. Cosicche se comuni erano le fatiche, anche le rendite erano, come sono comuni ; e conforme si distribuivano in que’ tempi tra l’Arciprete, e altri del Clero, così anche si distribuiscono al presente le rendite Ecclesiastiche tra essi, colla sola differenza, che allora la cura dell’Anime si esercitava per hebdomadam, e al presente si esercita dal solo Arciprete, e gl’altri del Clero l’ajutano in quel, che gli tiene bisogno, intorno alla medesima toltosi la disciplina di servirsi per hebdomadam, o sia per gl’abusi, o sia perché li Popoli certum habeant proprium Pastorem, e che coll’incertezza i Parrocchiani non venghino defraudati nella percezione de’ Santissimi Sagramenti, e altro.

   6. Che tale sia stata la distribuzione delle rendite Ecclesiastiche tra l’Arciprete, e Clero Diocesano ben si ricava da moltissimi documenti antichissimi, che sono nell’Archivio Vescovile, e basta osservare la Costituzione 55. del Sinodo celebrato da Monsignor Vela li 12 Gennaro 1594. ove si legge, come siegue: Item si ordina ti tutti gl’Arcipreti, & altri Preti di qualsivoglia Parocchia, che non debbano, ne possano dividere le decime, & altre entrate delle loro Chiese, sopra i quali abbia l’Ordinario la

sua quarta, senza sua licenza, overo del suo Agente, o Fattore sotto le pene predette.

   7. E la disciplina intorno alla partecipazione, e distribuzioiie di quelle rendite Ecclcsiastiche, che al presente si osserva, si prescrive nel nostro Sinodo part.6. cap.2. n.6. come siegue: Ad hoc autem, ut de eisdem decimis participantes in frugibus, praesertim consistentibus in illis, non defraudentur, sed proportionabiliter, & aquis portionibus gaudeant, volumus, prout alias per nostros Praedecessores in Constitutionibus Synodalibus, ac publicis, & circularibus edictis pluries cautum fuit, ut omnes praedictae decimae in frugibus consistentes in communem foveam, vel horreum deducantur, & in eo sub duabus clavibus omnino diversis recipiantur, & custodiantur : & claves praeditae in Urbe sint penes suos Partitores : in aliis vero Eeclesiasticorum communitatibus, seu Capitulis Dioecesanis, in quibus non nisi unus deputatur Partitor, una sit penes loci Archipresbyterum, altera vero penes Partitorem ; & in eis, in quibus nullus deputatur Partitor, & penes Quartolanum, nisi alias nobis videatur, praesertim si Archipresbyteri, & Partitores, vel Quartolani inter se fuerint conjuncti, quo casu Archipresbyteri nos certiores faciant, ut opportune providere valeamus, prout ad tollendas quascumque fraudes pro Ecclesiarum, & Particularium interesse, nobis in Domino, melius consultum fiat.

   8. E poi al num.7. At prae caeteris caveant Partitores, aliique, quacumque etiam Archidiaconali, seu Archipresbyterali praefulgeant dignitate, de decimis participantes, ne propria auctoritate, aut alio quovis modo, praetextu, causa, aut quaesito colore decimas, sive per se, sive per suos parentes, Consanguìneos, Cognatos, Affines, aliasque personas debita, in deductionem suae portionis, vel in computum ejusdem, sibi retineant, aut ab aliis exigant, vel recipiant, sed omnes omnino decimae praedictae sub dictis clavibus in horreum fideliter recipiant, & in eisdem illas pariter fideliter conservari, prout supra ediximus, curet.

   9. Tantocche partecipando anch’essi assieme cogl’Arcipreti, e Parochi delle distribuzioni quotidiane, de’ mortorj, delle oblazioni, delle decime, e di tutti gl’altri emolumenti Ecclesiastici, a riserva degl’emolumenti della Stola, che si devono agli soli Parochi, e Arcipreti, e onoranza sopra le decime, comune anche al proprio Vescovo, come in d. Sinodo part.5. cap.10. n.1. non possono scusarsi di coadiuvare il Paroco nell’esercizio della cura dell’Anime, come nel medesimo cap.10. n.1. e così si legge risoluto dalla S. Congregazione del Concilio in una Larinen li 30. Agosto 1732. che si rapporta nel preced. lib.3. cap.15. ove si parla de’ Sinodi Diocesani di Larino, ad nonum: e nel seguente si dice, che li Porzionarj siano tenuti hoc munus Coadjutoris subire absque ullo emolumento : e perciò richiedendosi l’abilità, e sufficienza nell’amministrazione di essi, si stabilisce in d. cap.10. n.6. che le porzioni, da donde prendono il nome di Porzionarj, si debbano provedere per concorso, e non già per anzianità, confermato dalla suddetta S. Congregazione in detta Larinen, colla risoluzione dell’ undecimo dubbio ; e sono obbligati alla residenza, né possono partire dalla medesima, come nello stesso cap.10. di d. part.5. del Sinodo n. 9. e partendo senza licenza del proprio Vescovo, si puniscono colla pena di ducati sei, conforme ne’ medesimi decreti della Sagra Congregazione del Concilio al dubbio terzo, e quarto, anzi in caso di loro assenza di sei mesi, restano privati, citato tamen Possessore in actu declarationis, come in detti decreti al dubbio quinto ; e per abilitarsi nell’esercizio di detta cura, sono obbligati intervenire alle Congregazioni de’ casi di coscienza, e non intervenendo, si multano in carlini due, e li non partecipanti in carlino uno per ogni contumacia, conforme si legge risoluto in essi decreti al dubbio primo, e secondo.

   10. E non solo vengono obbligati li suddetti Porzionarj a coadjuvare il Parocho nell’esercizio della cura dell’Anime, ma anche in istruire gl’ignoranti ne’ Misterj della nostra Santa Fede, e in quel, che bisogna per ricevere degnamente i Santissìmi Sagramenti, e per sodisfare all’obbligo del Cristiano ne’ giorni Festivi di precetto, cioè la mattina nella Messa all’alba, e nella Messa Conventuale, e il giorno a’ figliuoli, conforme si dispone in molte Costituzioni de’ Predecessori, e diffusamente nel nostro d. Sinodo part.1. cap.2. num. 1. e segg.

   11. Di maniera che si puniscono tanto i Parochi, quanto gl’altri contumaci, come parimente nel medesimo cap.2. n.16. ove si leggono le seguenti parole: quod si quis ex Parocbis, vel Archipresbyteris, aliisque Animarum Curatoribus praedicta adimplere neglexerit, seria correptioni se reddet obnoxium puta si trium mensium spatio, suspensionem a Divinis incurrat, & ejus crescente contumacia noverit, quod ipsi per ea, quae disponuntur in S. Conc. Trid. deputabitur Oeconomus : Alii vero Sacerdotes suspensionis poemam a celebratione Sacrificii S. Missae per tres dìes immediate sequentes pro qualibet vice ipso facto, ipsoque jure incurrant : in Sacris vero, & in minoribus Ordinibus constituti poena carolenorum duorum similiter pro qualibet vice multari volumus, quam in beneficium nostri Sacri Seminarii applicari mandamus ; & de ea rationem reddere teneantur Procuratores ejusdem nostri Sacri Seminarii : servatis in omnibus Praedecessorum nostrorum edictis, & Constitutionibus Synodalibus, nec non decretis S. Congreg. Concilii, & Sanctissimi Domini Nostri Benedicti PP. XIII. de quibus in Appendice ad banc nostram Sanctam synodum  : propriamente al n.3. p. 180.

   12. Si esimono dal peso d’istruire i putti nel dopo pranzo de’ giorni festivi di precetto alcuni, e s’incaricano i Parochi all’osservanza di quanto di sopra, come in d.cap.2. num.17. Verum in locis, in quibus fuerint ultra quatuor, Ecclesiastici ab hoc onere edocendi doctrinam Christianam diebus Dominicis, & festivis de praecepto, post meridiem, Presbyteros sexagenarios, actuales Confessarios, & Sacerdotes i qui hoc munus adimpleverunt in Missa, quam celebrarunt in aurora, arbitrio, & conscientia Archipresbyterorum, Parochorum, aliorumque Animarum Curatorum eximimus : Parochi autem, & animarum Curatores singulis tribus mensibus teneantur, prout mandamus, transmittere ad nostram Curiam fidem, & attestationem juratam de praedictorum adimplemento, aut omissione, vel eorum Ecclesiasticorum, tum in Majoribus, tum in Minoribus Ordinibus constitutorum, qui praedicta in Missa in Aurora, aut post meridiem supradictis statis temporibus adimplere neglexerint respective sub poena ducatorum decem, quam in beneficium nostri Sacri Seminarii applicamus!.

   13. In occasione di celebrarsi il Sinodo fu stimato introdursi nuova disciplina intorno alla celebrazione de’ Divini Officj, poiché non ritrovandosi persona destinata, che dovesse diriggerli nel Canto, non potendo sempre assistere l’Arciprete, o Paroco, che fusse, fu per ciò in esso part.3. cap.1. stabilita la seguente Costituzione, che ivi si nota al num.24. Et pro Canonica directione Ecclesiarum Matricium, in quibus quotidie expleatur, vel expleri debeant in Choro Divina Officia, & praesertim Ecclesiae S. Mariae in Sylvis, Ecclcsiae Sancti Mercurii Oppidi Serrae Capriolae, & Ecclesiae S. Petri Terrae S. Martini, officium Cantoratus, hac nostra S. Synodo etiam approdante, in eisdem perpetuo erigimus, & erectum esse declaramus : quodque pro nunc occupari debeat per seniorem Portionariorum, eoque per cessum, aut decessum, aliove quovis modo vacante peritiori deinceps in Cantu Gregoriano ex eisdem Portionariis, arbitrio nostro conferri debeat : quique Cantar praesens, & futurus, secundum in Choro, Foro, & in omnibus aliis actibus locum, & vocem habeat, hoc est post Archipresbyterum loci, & omnibus aliis honoribus, & oneribus, insigniis, ac privilegiis potiatur, & gaudeat, quibus hujusmodi officium Cantoratus habentes de jure, aut de consuetudìne potiuntur, & gaudent.

   14. E quantunque alcuni del Clero di S. Mercurio di Serracapriola si fussero richiamati in Sagra Congregazione del Concilio, pretendendo, che il Cantore non dovesse precedere a’ Porzionarj più anziani, nientedimeno propostosi il dubbio, la medesima con suo decreto degli 11.Agosto 1742. Respondit Affirmative, come nel preaccennato cap.15. del precedente lib.3. ove de’ SinodiDiocesani di Larino.

   15. Vivono in queste Chiese, che chiamano Recettizie a guisa di Collegiate, colle loro Costituzioni antiche, e moderne riformate, e stabilite nuovamente secondo gli ordini, e metodo dato in Sinodo, propriamente nella detta part.5. cap.10. num.11. e segg.

   16. Si avverte in fine, come non in tutte le Chiese Arcipretali si celebrano quotidianamente i Divini Officj, ma solamente in quelle, in quibus in praesenti, aut in futurum fuerit numerus octo Ecclesiasticorum Participantium, come si dice nella part.3. del nostro Sinodo num.12. e nelle altre si ordina, quod expleantur saltem diebus solemnioribus, aliisque, prout magis, & minus, secundum laudabiliorem Ecclesiarum consuetudinem, & nunquam praetermittant diebus Dominicis, & festivis contre Missam Conventualem, & Vesperas ad minus, & si moris sit, ut id etiam exequatur certis anni temporibus quotidie, praesertim hebdomada majori, per totam octavam solemnitatis Sanctissimi Corporis Christi, servetur omnino talis laudabilis consuetudo, & majori, ubi major ea introducta reperiatur.

   17. Nelle Chiese Arcipretali, e Parrocchiali de’ Schiavoni, e Albanesi non vi è, né mai vi fu forma di Clero, come sono Ururi, Portocannone, Campomarino, Chieuti, S. Croce, e Montelongo, ma vi sono alcuni Ecclesiastici, li quali non partecipano delle rendite Ecclesiastiche, e le Communità laicali sono tenute al mantenimento della Chiesa; e quanto alle Decime, secondo l’osservanza stata fin dal tempo, che furono ricevuti gli Albanesi in essi luoghi cioè, in Santa Croce si godono dalla Mensa Vescovile interamente ; cosi in Chieuti ; e negli altri luoghi si dividono secondo le particolari convenzioni, dedottone a favore del Seminario il quattro per cento, colla sua onoranza, che chiamano, di più a favore della Mensa Vescovile, e altra a favore dell’Arciprete, e cosi si prattica rispetto alle Oblazioni, Mortorj, e simili.