Libro IV
PRELIMINARI
§. II.
Degli Arcipreti, e Parochi Diocesani
1. A
Sufficienza fu parlato della Cura delle Anime di Larino nel
lib.3. cap.7. n.5. e cap.8. n.2. e segg. ove si è veduto, da chi, in qual
luogo, e sotto qual
nome ella si amministrava ne’ primi tempi della Chiesa, come poi si sia continuata, e quale lo stato
presente : ora dovendosi parlare degl’Arcipreti, e
Parochi con cura di Anime de’ luoghi, che compongono la Diocesi, stimiamo
primieramente avvertire, che se tardi fu introdotta nelle Città principali l’istituzione delle Parrocchie, molto più tardi si è veduta ne’ luoghi
Diocesani, tantocche, come dice, Tomasin. tom.I. lib.2. cap.21. e 22. n.10. e con autorità
de’ Concilj, e Scrittori contemporanei, prova, che prima
furono introdotte le Parrocchie Urbane, e poi le Rurali : Ex antedictis ergo
illud collige, Rurales Parochias IV, tantùm saeculo, nec ubique eodem tempore
initium habuisse : e poi Urbicas Ruralibus antiquiores esse, easque in
majoribus tantùm Urbibus ; in iisque Ecclesiis, parla delle Rurali, initio,
incruentum Ecclesia Sacrificium non offerri solitum, per la ragione, che siegue :
Porrò in veteri Testamento unum erat Templum ad totum Israelitici Imperii
cultum religiosum, unus Sacrificiis omnibus locus... Cum primum autem
Templa alia, vel ab Feroboamo, vel a Samaritis extrui capere, scissa est,
& profanata Religio. Apud Gentiles autem nequaquam verisimile est, nec
probari certis ullis argumentis fot est, & Templa fuisse in singulis vicis,
& Sacerdotes. Quare nec mirum debet cuiquam accidere, si quid ejusmod :secuta initio Ecclesia est in
constituenda exteriori disciplina sua.
2. In forma tale, che in que’ primi tempi si celebrava nelle Cattedrali, e ivi
conveniva il Popolo, e s’invitavano quei di altri luoghi a participare ex
consecratu Episcopi, e a quelli, che non potevano convenire in segno di
communione, e di carità, si trasmetteva per i Diaconi, come abbiamo da S. Giustino
M. nella sua Apologia 2. Solis die, cioè nel giorno di Domenica, che si prende
per il giorno del Sole, come consagrato a Dio, Sole di giustizia, Solis die
omnibus, qui in Urbibus, vel in agris degunt, in eumdem locum conventus sit
& c. Prapositus preces, & Eucharistiam facit & c. distributio
sit praesentibus, absentibus per Diaconos mittitur : E talvolta si trasmetteva
in Roma, anche per mezzo degl’Accoliti, come abbiamo da Innocenzo I. scrivendo a
Decenzio Vescovo di Gubbio : De fermento, quod die Dominico per Titulos
mittimus, superflue nos consulere voluisti, cum omnes Ecclesiae nostrae
intra Civitatem sint constitutae. Qua cum Presbyteri, quia de ipsa, propter
plebem sibi creditam, nobiscum convenire non possunt ; idcirco fermentum a
nobis confectum per Acolythos accipiunt, ut se a nostra communione, maxime
illa die, non judicent separatos. Quod per Parochias fieri debere non puto :
quia non longe portanda sunt Sacramenta. Ma non perciò può negarsi, che
da’ Critici molte cose delle suddette si controvertono : e noi le abbiamo
notate, come sopra, lasciando, che ognuno prenda quel partito, che più gli
paja confacevole al suo proposito.
3. E sia come si voglia è certo, che poi oppressi i Vescovi dalla gran
mole di
altre occupazioni, tratto tratto diedero mano, che i Preti celebrassero, e ammininistrassero
gl’altri Sagramenti nelle Città, e luoghi Diocesani, e quivi
i Parochi avevano il nome di Parochi Rurali a differenza de’ Parochi Urbani : e
talvolta il titolo di Corepiscopi, appresso ebbero anche l’officio di Vicario
Foraneo, e vogliono, che esercitassero le Funzioni Vescovili, benché con
licenza del proprio Vescovo ; e su di ciò si allegano diversi Sagri Concilj,
tra quelli il Concilio Antiocheno Can. 10. Neocesariense Can. 13. Ancirano Can.
13. e le parole dell’Antiocheno sono le seguenti : Qui in vicis, &
villis constituti sunt Chorepiscopi, tametsi manus impositionem ab Episcopo susceperant, & ut Episcopi
sunt consecrati; tamen placuit S. Synodo scire
oportere modum proprium retinere. Il qual modo si era di non tenere ordinazioni,
senza licenza del Vescovo Diocesano.
4. Che i medesimi esercitassero l’ufficio de’ Vicarj de’ Vescovi, ne parla S.
Isidoro Vescovo di Siviglia : Chorepiscopi, così egli, idest, Vicarii
Episcoporum ad exemplum LXX. Seniorum : tanquam Sacerdotes propter sollicitudinem
pauperum. Hi in villis, & vicis instituti, gubernant sibi commissas
Ecclesias, habentes licentiam constituere Lectores, Subdiaconos & c. de
Offic. Eccles. l. 2. cap. 6.
5. Ebbero questi Curatori di Anime il titolo di Arciprete, con potere
effrenato, ma tutto dipendente dal proprio Vescovo. Ne sia testimonio il Concilio
di Pavia, celebrato l’anno 850. ove al Cap. 13. così si legge :
Propter
assiduam erga, populum Dei curam, singulis plebibus Archipresbyteros praesse volumus,
qui non solum imperiti vulgi sollicitudinem gerani, verum etiam eorum
"Presbyterorum, qui per minores titulos habitant, vitam jugi circumspectione
custodiant; & qua unusquisque industria divinum opus
exerceat, Episcopo suo renuntient. Nec obtendat Episcopus non egere plebem Archipresbyteris,
qnod ipse per se gubernare valeat. Quia etsi valde idoneus est ; decet tamen ,
ut partiatur onera sua ; & sicut ipse matrici praest, ita Arcbipresbyteri
praesident plebibus, ut in nulla titubet Ecclesiastica sollicitudo. Cuncta
tamen ad Episcopum referant, nec aliquid centra ejus decretum ordinare praesumant.
E di ciò parlando Tomasin. loc. cit. cap. 5. n. 8. fa egli differenza tra le
Chiese Pievane, e i Titoli, volendo, che le Pievane si governassero
dagl’Arcipreti, e che i Titoli fussero Chiese inferiori, che si governavano da
altri Preti, soggette agl’Arcipreti ; Liquidum est in hoc Canone distare Plebem,
qua Archipresbyteri Ecclesia est, & minores Titulos, qua Parochiae jam
sunt, juri ac potestati Arcbipresbyterorum obnoxix.
6. Qusto nome di Arciprete, vogliono alcuni, che la parola Greca, cioè il
primo tra Preti, diffusamente ne parla Tomas. d. lib. 2. cap. 3. n. 1. e ivi,
come al n. 2. asserisce, che regolarmente aveva questo nome, e grado chi prima
veniva ordinato Prete : Quindi aveva anche il nome di Decano, come si legge in
una Costituzione, quale si attribuisce al Concilio Agatense, e si riferisce da
Reginone lib.1. pag. 291.da Burcardo lib.19. cap.26. da Graziano dist.50. e. c.64. dove si dice, che nel principio di Quadragesima si presentano i Penitenti
alla porta della Chiesa, ubi adesse debent Decani, idest Archipresbyteri Parochiarum,
cum testibust, idest Presbyteris poenitentium, qui eorum conversationem diligenter inspicere debent
; Fu usurpato questo nome da quello
degl’Arcipreti, che nelle Cattedrali era Capo de’ Preti, e avevano cura, e
sopraintendenza agl’altri Canonici, onde leggiamo in Valaf. de Reb. Eccles.
cap.31. sunt Archipresbyteri in Episcopiis, Canonicorum curam gerentes, e non manca chi dica, che
tenesse l’Arciprete il nome di Protopapa, come
appunto si appella Reggio di Calabria, e altrove, benché abusivamente .
7. Ora parlando de’ nostri Curatori d’ Anime de’ luoghi
Diocesani, dee supporsi, che tutto quello fu pratticato nelle altre Diocesi, secondo la
disciplina generale de’ tempi, siasi anche osservato in questa; e che siccome
nelle altre col tratto del tempo siasi ristretta l’Autorità degl’Arcipreti, e
Parochi Diocesani alla sola cura delle Anime, restando Vicarj de’ Vescovi, solamente nelle
cose spirituali ; così parimente siasi osservato in essa,
amministrando i Sagramenti coll’ajuto degl’altri Ecclesiastici, e che tra di
loro si accumunassero le rendite Parrocchiali, servendo gl’altri Ecclesiastici per
hebdomadam, col nome di Eddomadarj, dipendentemente sempre
dall’Arciprete, che si eleggesse dal proprio Vescovo, secondo i meriti personali, che
vi concorressero, non avendosi più riguardo all’anzianità del tempo
della sua promozione per gl’inconvenienti, che ne nascevano.
8. E questo lo ricaviamo da più Sinodi antichi de’ Vescovi Larinati, e
’l primo
sotto Monsignor Bellisario Balduino dell’anno 1555. ove si ordina, che l’amministrazione del
Battesimo, Eucaristia, ed Estrema Unzione agl’infermi, sia fatta solamente dagl’arcipreti, e
da quel "Prete, che farà
Eddomadario, ed altri di licentia del detto Arciprete, il quale nelli giorni
della sua Settimana abbia da star e alla Chiesa, ovvero alla sua Casa, acciò sii
facilmente trovato ; e se avesse per qualche caso necessario da uscire dalla
Terra, abbia di raccommandare tale administrazione a qualche altro Sacerdote
di detta Terra, sotto pena di libre 25. di cera. Lo stesso abbiamo nel Sinodo
celebrato da Monsignor Girolamo Vela li 12. Gennaro 1594.
9. E come che con un tal’esercizio di cura d’Anime, che si faveva
per turnum da’
Preti Eddomadarj solevano accadere degl’inconvenienti: quindi il dotto, e
zelante Monsignor Caracci dando miglior metodo volle nel fuo Sinodo , che celebrò
l’anno 1633. tit.15. cap.3. che i Sagramenti si amministrassero da’ Parochi,
che i Sacerdoti fussero obligati ajutarli, e che a tal’effetto si
abilitassero quelli, che ne fussero incapaci, e così parla : Parochi per se
ipsos teneantur administrare Sacramenta, verumtamen Sacerdutes, qui Ecclesiis
addicti sunt, & de communi massa participant, debent eos coadjavare. Curent
igitur ita Sacramentorum doctrinam perspectam habere, ut possimus audiendi Sacras
Confessiones licentiam illis impertiri, ut idonei reddantur ad parochos coadjuvandos in Sacramentorum administratione &
c. coeteri vero
Sacerdotes ad Confessiones non approdati, teneantur assistere Parocho
administranti Sacramenta.
10. Con questa disciplina si è esercitata, e si esercità la cura dell’Anime
in questi luoghi Diocesani, obbligati i Sacerdoti, qui Ecclesiis addicti sunt,
& de communi massa participant, di coadjuvare i Parochi nel suo impiego, e
in istruire il Popolo, e fanciulli ne’ documenti della nostra Santa Religione,
come più diffusamente nel segnente §. 3. e nel precedente lib.3. cap.15. ove
de’ Sinodi Diocesani di Larino, portandoli ivi molti decreti della S.
Congregazione del Concilio, per alcune controversie avute sopra di ciò in seguela di alcune Costituzioni Sinodali, fatte da chi scrive , per la conferma,
e stabilimento di quel, che avevano ordinato i Vescovi Predecessori intorno all’obbligo, che hanno
gl’Ecclesiastici di coadiuvare i Parochi, cioè quei, i quali Ecclesiis addicti
sunt, & de communi massa participant.
11. Molte cose si stabiliscono nel detto Sinodo part.5.
cap.11. che riguardano
l’obbligo de’ Parochi intorno a’ di loro studj, vita esemplare, resìdenza, peso di applicare il
Sagrosanto Sagrificio per i di loro Parrocchiani, custodia de’ libri, e vigilanza in scrivere, e notare ciò, che si prescrive
dal Rituale Romano, tutto, che bisogna per l’adempimento del di loro gravissimo
peso. E tralasciamo farne altra memoria, come di cose, che riguardano la
generale disciplina di tutti gli altri Parochi : non
Stimiamo però qui trascurare ciò, che nel medesimo Sinodo sta scritto in detto
cap.11. num.14. per essere notabile, e degno di avvertenza, come Sìegue : Parochus
proximior alium Parochum agrotantem crebro visitet, &
ingravescente
morbo praesto eidem Sacramenta administret, illiusque Parochiae curam
gerat, & cum ipsum morti proximum viderit, perlecto inventario, observet, an reperiemtur omnes libri, Scriptura, Sacra
suppellectiles, &
si qua defuerint, distincte notet : de eisdem, quae fuerint adnotatae se assicuret, &
Nos certiores faciat, ut tam super administratione curae, quam super conservatione
pradctorum suppellectilium providere valeamut, sub poena ducatorum decem, aliisque nostro arbitrio reservatis, &
praedictis non
obstantibus, Populum moneat de excommunicatione latae sententiae cantra amoventes,
occupantes, aut quoquo modo surripientes scripturas cujuscumque sint
generis, ad Ecclesiam quomodocumque spectantes, aut pertinentes.
12. Mentre con questa Costituzione Sinodale si dà provedimento alla
salute
spirituale del Paroco infermo, e a molti disordini, che sogliono accadere in
simili occasioni della morte de’ Parochi, specialmente in Paesi piccioli, quando
tra le altre cose facilmente si occupano le scritture più necessarie delle Chiese, le quali regolarmente si conservano da’ proprj Parochi. La fa. me. di
Benedetto XIII. essendo Arcivescovo di Benevento, stabilì ancora nel Concilio
Provinciale del 1693. al tit.28. al cap.12. che i Vescovi si debbano insieme
visitare, ed assistere, e mette in nota quello, che debbano fare in tal’occasione d’infermità mortale ; come anche si vede
stabilito da S. Carlo nel primo suo
Concilio Provinciale di Milano alla part.1. tit. de Funere Episcopi.
13. Noi però desideraressimo, che una volta si dasse esecuzione a ciò, che
si era risoluto fare da Benedetto XIII. nell’ultimo Concilio Provinciale Beneventano, celebrato in Benevento colla
sua presidenza, essendo egli Papa nell’anno 1729. cioè, che si pubblicante una Costituzione, colla quale si
ordinasse, che i Vescovi più vicini, o in loro mancanza altri graduati, accorressero
sollecitamente sentendo qualche infermità mortale de’ loro
Colleghi, con facoltà d’invigilare sopra la salute spirituale de’ poveri
Vescovi moribondi ; così pure, che avessero una sopraintendenza sulla custodia
dell’Archivio, e Scritture, e nell’elezione de’ Vicarj Capitolari ; come appunto
si pratticava quasi da per tutto in Occidente, specialmente in Italia, e nel
nostro Regno, benché sotto nome di Visitatore, e poi andò cessando verso il
Secolo XII. lo avverte il Padre Mabillon. nella Prefaz. al Secolo V. di S.
Bened. §.3. num.36. eruditamente ne parla nella dissertazione istorico-Canonica
de Episcopo Visitatore, seu de Antiquo Regimine, Ecclesiae vacantis Monsignor Francesco Nicolai Vescovo di Capaccio, poi
Arcivcicovo di
Conza cap.2. e 4.
14. Posciache in questa forma i poveri Vescovi moribondi avrebbero
la
dovuta assistenza, dopo la di loro morte non si sentirebbero tanti scandali, né
circa la Persona degl’istessi Cadaveri de’ Vescovi defonti, come spesso
empiamente accade, ne circa l’elezione de’ Vicarj Capitolari, seguendo allo spesso colle armi alla mano, e le Scritture non pericolarebbero in pregiudizio
delle Chiese, e de’ particolari. Quantunque sia vero, che non per anche si sono
sentiti in detta occasione in Larino que’ sconcerti, e scandali, che si sono deplorati, e si deplorano in altri
luoghi ; come appunto accadde in tempo, che si celebrava detto Concilio
Provinciale in Benevento, in una Città dello Stato, e poi in un’ altra in
Calabria, lo che diede moto a detta risoluzione presa in una Congregazione
particolare, declinata dal Papa, di cui noi fussimo Segretario, e poi
approvata dalla Santità Sua, e ne fu consegnato il Piano già disteso alla ch.
mem. del Signor Cardinal Fyni per farne stendere la concertata Costituzione ; ma
per la morte del Papa, seguita li 23. di Febbraio dell’anno appresso 1730. non
ebbe il suo effetto .
15. Hanno inoltre quelli Arcipreti, e Parochi Diocesani, come anche gl’Urbani,
la facoltà di concedere le Indulgenze in articolo di morte a i moribondi, e
benché sia solito accordarli ad certum tempus, suole poi prorogarsi dal Papa ;
di maniera che si è ella introdotta, e colla proroga, che si prende da tempo
in tempo, viene a perpetuarsi: come pure hanno l’onore dell’inlegna della Mozzetta color paonazzo, e
questi Indulti si riportano nel precedente lib.3.
cap.8. n.14. e segg. e ivi al n. 16.si parla anche del metodo da tenerli nella
concessione di dette Indulgenze.
16. Quanto al di più, che riguarda le rendite Parrochiali se ne parla nel seguente §.3. ove del Clero Diocesano,