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Sezione quarta - Capitolo terzo - Corollari d'intorno a' contratti che si compiono col solo consenso

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Sezione quarta - Capitolo terzo - Corollari d'intorno a' contratti che si compiono col solo consenso
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[CAPITOLO TERZO]

corollari d’intorno a’ contratti che si compiono
col solo consenso

570Perché, per l’antichissimo diritto delle genti eroiche, le quali non curavano che le cose necessarie alla vita, e non raccogliendosi altri frutti che naturali, né intendendo ancora l’utilitá del danaio, ed essendo quasi tutti corpo, non potevano conoscere certamente i contratti che oggi dicono compiersi col solo consenso; ed essendo sommamente rozzi, de’ quali è propio l’essere sospettosi, perché la rozzezza nasce dall’ignoranza ed è propietá di natura umana che chi non sa sempre dubita: per tutto ciò non conoscevano buona fede, e di tutte l’obbligazioni si assicuravano con la mano o vera o finta: però questa accertata, nell’atto del negozio, con le stipulazioni solenni; ond’è quel celebre capo nella legge delle XII Tavole: «Si quis nexum faciet mancipiumque, uti língua nuncupassit, ita ius esto». Dalla qual natura di cose umane civili escono queste veritá.

I

571Che quello che dicono, che l’antichissime vendite e compere furono permutazioni, ove fussero di robe stabili, elleno dovetter esser quelli che nella barbarie ricorsa furon detti «livelli»; de’ quali s’intese l’utilitá, perch’altri abbondasse di fondi i quali dassero copia di frutti, de’ quali altri avesse scarsezza, e cosí a vicenda. [p. 264 modifica]

II

572Le locazioni di case non potevano celebrarsi quand’erano picciole le cittá e l’abitazioni ristrette; talché si dovettero da’ padroni de’ suoli quelli darsi perch’altri vi fabbricasse: e sí non poteron esser altri che censi.

III

573Le locazioni de’ terreni dovetter esser enfiteusi, che da’ latini furono dette «clientelae»; ond’i gramatici dissero, indovinando, che «clientes» fussero stati detti quasi «colentes».

IV

571Talché questa dev’esser la cagione onde, per la barbarie ricorsa, negli antichi archivi non si leggon altri contratti che censi di case o poderi, o in perpetuo o a tempo.

V

575Ch’è forse la ragione per che l’enfiteusi è contratto «de iure civili»; che, per questi principi, si truoverá essere lo stesso che «de iure heroico romanorum», a cui Ulpiano oppone il «ius naturale gentium humanarum», che disse «umane» in rapporto al gius delle genti barbare che furon prima, non delle genti barbare ch’a’ suoi tempi erano fuori dell’imperio romano, il quale nulla importava a’ romani giureconsulti.

VI

576Le societá non erano conosciute, per quel costume ciclopico ch’ogni padre di famiglia curava solamente le cose sue e nulla impacciavasi di quelle d’altrui, come, sopra, Omero ci ha fatto udire nel racconto che fa Polifemo ad Ulisse. [p. 265 modifica]

VII

577E per questa stessa ragione non erano conosciuti i mandati; onde restò quella regola di diritto civile antico: «Per extraneam personam acquiri nemini».

VIII

578Ma, a quello dell’eroiche essendo poi succeduto il diritto delle genti umane che diffinisce Ulpiano, si fece tanto rivolgimento di cose, che la vendita e compera, la qual anticamente, se, nell’atto del contrarsi, non si stipulava la «dupla», non produceva l’evizione, oggi è la regina de’ contratti i quali si dicono «di buona fede», e naturalmente, anco non patteggiata, la deve.