La regola di san Benedetto/Capitolo 61
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Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
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Dei monaci pellegrini come si debbono ricevere.
CAP. 61.°Se sopravvenga qualche monaco pellegrino da lontano paese, e voglia abitare come ospite in monastero, adattandosi alle consuetudini del luogo, e non turbando la comunità con le sue pretese, ma semplicemente contentandosi di quello che trova; sia ricevuto per quanto tempo brama. E se egli ragionevolmente e con umile carità trova da riprendere qualche cosa, ponderi bene l’Abbate, se mai il Signore gliel’avesse mandato a tal fine. Volendo però giurare la stabilità, non gli sia negato quel che chiede; sopratutto poi se nel tempo della sua ospitalità si è potuto conoscere la sua vita. Che se nel tempo ch’è stato ospite fosse stato trovato amante di superfluità o vizioso, non solo non dovrà essere incorporato nel monastero, ma anzi gli si dica in onesto modo, che parta, onde non restino contaminati gli altri dalle sue miserie. Ma se non sarà meritevole di essere scacciato, non solo sia ricevuto e aggregato alla Comunità, se lo chiede; ma si procuri altresì di persuaderlo a restare, perchè dal suo esempio vengano ammaestrati gli altri: perocché in qualsiasi luoge si serve a uno stesso Dio, e si milita sotto lo stesso Re. Anzi sia lecito all’Abbate di metterlo in un posto alquanto più elevato, se lo troverà degno. Perocché l’Abbate può assegnare non solo al monaco, ma anche alle mentovate classi di sacerdoti e Cherici un posto più alto di quello del loro ingresso, ogni volta che vegga commendevoli i loro costumi. Si guardi però l’Abbate di ricevere mai ad abitare un monaco, che venga da altro monastero conosciuto, senza il consenso o le lettere commendatizie dei suo Abbate; giacché sta scritto: Non fare ad altri ciò che non vuoi sia fatto a te.