La regola di san Benedetto/Capitolo 28
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Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
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Di coloro che più volte corretti, non si saranno emendati.
CAP. 28.°
Se qualche fratello, spesse volte
corretto per qualsivoglia delitto, ed
anche scommunicato, non si sarà
emendato, gli si applichi più aspra
correzione; cioè si proceda contro di
lui alla pena delle battiture. Che se
neanche per tal modo si sarà
convertito, ed anzi (che mai non avvenga!)
levatosi in superbia voglia anche
difendere anche le sue azioni; allora
l’Abbate operi da sapiente medico.
Se porse lenitivi, unguenti di
esortazioni, medicamenti di scritture divine,
e in ultimo il fuoco della scommunica
o le ferite delle battiture, e già a niente vide tornare la sua industre
carità; adoperi per lui anche, ciò ch’è
maggior di ogni cosa, l’orazione sua e
di tutti i Monaci; affinché il Signore,
che è onnipotente, ridoni la salute
all’infermo fratello. Che se neppure
per questo mezzo si sarà risanato,
allora finalmente l’Abbate usi il ferro
del taglio, come dice l’Apostolo:
Recidete da voi il maligno. — e Altrove:
Se l’infedele va via, se ne vada;
affinchè una pecora appestata non
contamini tutta la greggia.