Istituzioni di diritto romano/Introduzione/Sezione III

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Sezione 3.ª

istoria esterna del diritto romano


[p. 34 modifica]§. 38. La Storia del Diritto è la: Narrazione ragionata delle origini, dei progressi, e dei cangiamenti del Diritto. Non Storia, ma pretta Cronologìa sarebbe il racconto delle vicende di una Legislazione, quando non fosse un racconto ragionato. A tessere tale un racconto ragionato, fa di mestieri indicare le cause che diedero origine ai principj od alle massime del Diritto presso un dato popolo, le istituzioni politiche proprie di quello, il legame ed il nesso fra gli avvenimenti che più contribuirono allo svolgimento successivo della Legislazione, gli effetti prodotti dai mutamenti negli ordini politici; finalmente il progresso dei principj del Diritto. Dopo il Leibnitz, la Istoria del Diritto è stata divisa in due parti: Storia Esterna, Storia Interna.

§. 39. A) L'Esterna, che potrebbe anche venire chiamata Istoria Generate del Diritto, tratta dell’andamento, e dei progressi della Legislazione in generale. Essa espone:

a) Gli avvenimenti politici che hanno avuto influenza sulla Legislazione;

b) l’origine e le vicende delle fonti del Diritto, cioè delle Leggi e delle Consuetudini;

c) le Sorti della Scienza del Diritto, vale a dire, narra quali sono stati i più celebri Giureconsulti nelle diverse epoche, in quali scuole si sono divisi, quali sono state le opere loro, e che effetto queste hanno avuto sulla Legislazione.

B) La Storia Interna, detta anche Antichità del Diritto, è la istoria speciale dei principj del Diritto stesso. Narra le vicende proprie di ogni singola istituzione; a modo di esempio, narra le modificazioni successive che ha subìto la Patria Potestà, il Matrimonio e via discorrendo, per gli avvenimenti politici ed economici. La Istoria del Diritto di un popolo non può chiamarsi completa se non riunisce queste due parti, le quali più per consuetudine che per una ragione plausibile, appellansi [p. 35 modifica]l’una Esterna, Interna l’altra. Noi ci occuperemo ora della sola Istoria Esterna, riserbandoci a parlare della Interna, a mano a mano che dovremo trattare delle singole Istituzioni; vale a dire Istituzione per Istituzione tratteremo del suo istorico svolgimento.

§. 40. II Gibbon nel Capitolo 44. della sua Istoria della Decadenza e Caduta dell’Impero Romano, divise la Storia del Diritto Romano in quattro grandi epoche o periodi. La prima Epoca si estende dalla origine di Roma fino alla Legge delle XII. Tavole. — La Seconda, dalla Legge delle XII. Tavole fino ai tempi di Cicerone — La Terza, dai tempi di Cicerone fino a quelli di Alessandro Severo — La Quarta, dai tempi di Alessandro Severo fino a quelli di Giustiniano, la Legislazione del quale è l’ultima fase del Diritto Romano. II Gibbon paragona queste quattro epoche o periodi, a quattro distinti momenti della vita umana: l’infanzia, la gioventù, la virilità, la decrepitezza. La divisione del Gibbon fu adottata dall’Hugo, il celebre antesignano della Scuola Istorica, e dopo di lui seguitata dai più famigerati scrittori di Diritto Romano. Di recente per altro, mentre è stata conservata la quadruplice divisione della Istoria del Diritto, si è voluto diversamente stabilire il termine del secondo e del terzo periodo. Così il termine del secondo periodo si è voluto far giungere fino al principiare del Regno di Augusto, ed il termine del terzo fino al Regno di Costantino.

§. 41. Noi seguiremo la divisione del Gibbon, come quella meglio confacente all’esposizione della Istoria Interna del Diritto, dacchè corrisponde ai più segnalati mutamenti del Diritto; e d’altronde non repugnante ad una bene ordinata esposizione dell’Esterna. Ogni periodo od epoca della Istoria Esterna del Diritto Romano, verrà da noi divisa in tre parti. Nella prima tracceremo un quadro degli avvenimenti politici, che più hanno avuto influenza sulla Legislazione. Nella seconda esporremo le Fonti del Diritto. Nella terza diremo delle condizioni della Scienza, e parleremo dei suoi più celebri cultori, non che delle opere loro più notevoli.