Documenti principali relativi alla Strada Ferrata dell'Italia Centrale/Regolamento speciale

Regolamento speciale

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Notificazione della commissione internazionale Notificazione
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REGOLAMENTO SPECIALE


che stabilisce le attribuzioni


DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE


PER LA STRADA FERRATA DELL’ITALIA CENTRALE


a termini dell’Articolo 23 della Convenzione 1 Maggio 1851


APPROVATO DAI RISPETTIVI GOVERNI



PARTE I.a


Attribuzioni Generali della Commissione.


1. A fine di dare esecuzione alla Convenzione stipulata il 1.° Maggio 1851 fra i Governi di Roma, d’Austria, di Modena, di Parma e di Toscana per la costruzione ed attivazione della Strada Ferrata dell’Italia Centrale, la Commissione internazionale, composta di cinque Commissari, uno per ciascheduno dei Governi Segnatari, istituita colla suddetta Convenzione, ha preso sede in Modena.

2. I suoi obblighi, le sue attribuzioni e facoltà derivano dallo scopo della sua istituzione.

3. Essa costituisce un’Autorità separata da qualunque altra, delegata dai rispettivi Governi ad ordinare, ammettere o rigettare i relativi progetti, a procurarne la fedele esecuzione, a dirigerne e sorvegliare il buon andamento, e quello dell’amministrazione relativa all’esercizio della Strada Ferrata entro i limiti della Convenzione, ed in ultima istanza.

4. La Commissione si adunerà (compresa la tornata stabilita pel 1.° Marzo prossimo venturo) due volte all’anno periodicamente, in primavera cioè ed in autunno, e precisamente nei mesi di Aprile e di Ottobre, non escluse le tornate straordinarie quando fossero opportune. [p. 23 modifica]

5. Durante l’assenza della Commissione resta affidata la gestione degli affari al Commissario Estense assistito da un conveniente personale d’Uffizio, e dentro i limiti delle speciali istruzioni dategli dalla Commissione.

6. Le deliberazioni della Commissione hanno luogo a maggioranza assoluta di voti, da emettersi secondo l’ordine combinato nella seduta 19 Novembre, e cioè: il Commissario Romano, come rappresentante lo Stato della Chiesa voterà il primo, e quindi i Commissari degli altri Stati in ordine alfabetico e cioè Austria, Modena, Parma e Toscana; collo stesso ordine saranno firmati tutti gli atti della Commissione.

7. L’ordine da tenere nella trattazione degli affari sarà regolarmente quello delle sessioni giornaliere, eccettuati i dì festivi, se pure la Commissione, in vista di speciale proposta di taluno de’ suoi membri, non trovasse conveniente disporre in altro modo, e ciò fino al disbrigo totale degli affari da trattare ogni volta che la Commissione si trova riunita.

8. II Segretario presenterà un elenco degli affari da trattare, i quali saranno decisi colle norme dell’articolo 6. I Protocolli saranno sottoscritti in cinque esemplari da tutti i componenti la Commissione.

9. La Commissione tratta e disbriga gli affari coadiuvata dal personale d’impiegati che giudica strettamente necessario, assoggettandoli a giuramento: in caso di straordinario lavoro, si serve di diurnisti, i quali, cessato il bisogno, saranno licenziati.

10. La Commissione è abilitata ad agire di propria autorità entro la sfera delle attribuzioni che verranno in appresso indicate. Da Essa, siccome centro di tutte le parti di servizio attinenti tanto alla prima costruzione, quanto al successivo esercizio ed alla amministrazione della Strada Ferrata, emanano tutte le disposizioni che regolano il complessivo servizio. A lei spetta la sopravveglianza sulla fedele ed esatta esecuzione delle disposizioni antidette, sugli impiegati a ciò preposti, e sulla Società intraprenditrice, obbligata a conformarsi alle sue prescrizioni. [p. 24 modifica]

11. La Commissione dovrà richiedere la superiore sanzione dai rispettivi Governi alle sue proposizioni risguardanti le contrattazioni da farsi con una o più Società intraprenditrici, la costruzione ed esercizio della Strada Ferrata; come pure rispetto ai casi che non si trovassero contemplati nei capitoli dell’Impresa, e rispetto alle Spese che potrebbero occorrere al di là del capitale necessario alla costruzione della Strada Ferrata medesima stipulato nel contratto.


PARTE II.ª
Attribuzioni particolari ed immediate della Commissione.


12. L’estensione di tali obblighi, attribuzioni e facoltà rende malagevole una circostanziata e distinta enumerazione. In massima però sono sue attribuzioni ordinarie di prima istituzione e nella prima riunione:

a) Di compilare, in una Notificazione al pubblico, il Programma dei lavori e l’invito a chi aspirasse ad intraprendere l’esecuzione e l’esercizio della Strada Ferrata in ordine alla Convenzione 1 Maggio 1851, come venne già esposto nella prima Conferenza;

b) D’istituire un Uffizio centrale permanente in Modena per l’esaurimento degli affari tanto durante il tempo delle tornate quanto negli intervalli di esse. Quest’Uffizio ed i suoi impiegati, che la Commissione si riserva di aumentare o diminuire a seconda del bisogno, sarà posto sotto l’immediata dipendenza del Commissario Estense durante quegli intervalli. Detto Commissario, dietro particolari istruzioni, che a lui trasmetterà la Commissione, resterà responsabile verso di essa del buon andamento degli affari, da regolare sempre sulle norme della prenominata Convenzione e delle istruzioni antidette;

c) Di nominare definitivamente il personale necessario per la trattazione degli affari tanto tecnici, che amministrativi, provvedendo al trattamento del personale suddetto a norma della disposizione contenuta nell’Articolo 22 della Convenzione. [p. 25 modifica]

Per ora, e fino alla conclusione di un contratto colla Società Concessionaria, si ritiene sufficiente, per gli affari preparatorii e correnti, la nomina già fatta per parte del Governo Estense, dietro espressa preghiera della Commissione,

di un Segretario
di un Protocollista ed Archivista
di due Scrittori
di due Inservienti.

Gli emolumenti da contribuire ai medesimi continueranno ad essere sostenuti dal Governo Estense, il quale graziosamente ne fa l’anticipazione, contra rimborso, stabilito che sia il contratto colla Società Concessionaria;

d) Di prescegliere dopo il 1.° Marzo venturo anche un Consulente legale a cui ricorrere nei casi contenziosi, e di nominare altri impiegati, come sopra è detto, successivamente a norma delle circostanze.

La scelta cadrà sopra individui probi, ed idonei alle differenti incombenze, fra i sudditi dei Sovrani contraenti.

Gli stipendi e gli eventuali compensi per ispese forzose e di campagna saranno stabiliti dalla Commissione, e le attribuzioni di essi impiegati saranno fissate mediante apposito Regolamento;

e) Di stabilire, d’accordo colla Società assuntrice, le variazioni dei prezzi delle tariffe pel trasporto dei passaggeri e delle merci, sempre però entro il limite del prezzo pattuito nel contratto; di dare le prescrizioni atte al buon andamento dell’esercizio e delle officine, mettendo in pratica all’occorrenza tutte quelle modificazioni, che saranno dimostrate opportune dall’esperienza;

f) Di sopravvegliare le operazioni di stima ed i contratti per le indennizzazioni dei terreni occupati: e qualora insorgano quistioni, dipendenti dal fatto delle espropriazioni, fra la Società ed i proprietari, emettere le relative decisioni, sempre però in via amministrativa, e purchè a ciò non si oppongano le leggi e i regolamenti in vigore nei singoli Stati; [p. 26 modifica]

g) Di decidere in ultima istanza ed in via amministrativa sulle differenze che sorgessero fra la Società ed i singoli cottimisti, somministratori e lavoranti;

h) Di compilare il Regolamento intorno al modo di retribuire alla Società gli eventuali pagamenti, giusta il caso preveduto dalla Convenzione fra i rispettivi Governi garanti per il minimum dell’interesse sul capitale complessivo della Strada Ferrata.

Il Regolamento per la Cassa e la Contabilità, destinata a tenere in buona ed evidente regola le spese generali di costruzione, e gl’introiti e spese dell’esercizio.

E finalmente le tariffe di ragguaglio dei vari pesi commerciali col peso metrico, non che quelle delle varie valute in corso negli Stati contraenti colla lira italiana;

i) Di ripartire in ciascuna tornata gli affari sottoposti alla Commissione, fra i singoli Commissari, che pel pronto disbrigo di essi affari assumeranno le funzioni di Relatori per la parte che verrà ad ognuno assegnata.

13. La Commissione assoggetterà all’approvazione dei rispettivi Governi le principali risultanze del progetto primitivo sull’andamento planimetrico ed altimetrico della linea della Strada Ferrata in tutta la sua estensione, con parere proprio e motivato, e corredato dal relativo prospetto preventivo della spesa.

14. Ottenuta la predetta approvazione preliminare, la Commissione determinerà in ultima istanza:

a) I differenti modi di costruzione dei singoli manufatti, delle fabbriche, delle stazioni, non che il sistema più acconcio sì per le macchine, come per i veicoli di trasporto, e tutt’altro che si riferisce al servizio interno della Strada Ferrata;

b) Il corredo delle stazioni, delle officine, e delle casette de’ guardiani;

c) Il sistema da adottare per l’armamento.

15. Prescriverà alla Società i termini più convenienti all’incominciamento, al progresso e compimento dei lavori; ne farà sorvegliare l’esecuzione, e terrà esatto conto della [p. 27 modifica]spesa, emettendo a suo tempo un opportuno Regolamento, di concerto colla Società.

16. Rivedrà i conti della gestione di cassa e praticherà il bilancio degl’introiti e delle spese per l’effetto già espresso nell’articolo V. lettera (e) della Convenzione: approvato il bilancio dai singoli Governi, cui sarà rimesso, staccheranno Essi a favore della Commissione i relativi mandati, che verranno dalla Commissione stessa riversati alla Società per l’indennizzo dell’eventuale disavanzo a favore di Essa, a norma degli articoli IX, X, XI, XII, XIV, XV della Convenzione.

17. Emetterà ordini immediati alla Società per regolare il servizio in tempo d’inverno, di piena, o di altre imprevedute evenienze, che potessero compromettere la sicurezza del servizio stesso.

18. Presenterà ogni anno solare ai rispettivi Governi, immediatamente dopo la tornata di primavera, il preventivo delle spese di manutenzione, di eventuali completamenti, non che quelle per l’esercizio, unendovi anche il preventivo pei presuntivi introiti del medesimo.

19. Pronuncierà in ultima istanza sugli affari contenziosi relativi alla costruzione ed esercizio della Strada Ferrata, e sulle contravvenzioni alle discipline stabilite tanto per il personale addetto al servizio della Strada Ferrata, quanto pei passaggeri.

20. Stabilirà, di concerto colla Società e colle Amministrazioni delle altre Strade Ferrate che vanno ad essere congiunte colla centrale, il numero delle corse e l’ordine degli orari per le medesime.


PARTE III.ª
Obblighi ulteriori e facoltà della Commissione.


21. È pure negli obblighi e nelle facoltà della Commissione:

a) Invigilare e far invigilare sulla sicurezza dei ponti; [p. 28 modifica]

b) Sorvegliare il contegno del personale d’esercizio verso il Pubblico, con facoltà di fare allontanare qualunque impiegato, che per insufficienza o per maniere inurbane non corrispondesse agli obblighi di un buon servigio;

c) Il far provvedere alla perfetta conservazione del piano stradale, dei manufatti, dei sopra e sotto-passaggi, delle rampe e dei fabbricati: insomma del complesso della Strada Ferrata e dei suoi accessori, niuno eccettuato;

d) Il fare disporre i segnali, e dare le istruzioni e i regolamenti per l’uso dei medesimi;

e) L’emettere, in generale, tutte le istruzioni e i regolamenti per ogni classe d’impiegati e pel complessivo servigio;

f) Il proporre ai Governi segnatari, nel caso di un costante e rilevante sbilancio fra le rendite e le spese, il modo più conveniente onde raggiungere un congruo equilibrio di compenso, avuto sempre in vista lo scopo del Trattato del 1.° Maggio 1851.

22. La Commissione, e per essa l’Uffizio centrale permanente, compone l’Autorità intermedia fra la Società ed i singoli Governi, con obbligo alla Società stessa di dirigersi alla Commissione o all’Uffizio suddetto per la trasmissione di quelle eventuali rimostranze che credesse di sottoporre ai Governi degli Stati segnatari.

23. Il personale indicato nell’articolo 12, lettera (e), come quello che verrà eletto in appresso, è sotto gli ordini immediati della Commissione e dell’Uffizio centrale; quindi tanto l’una che l’altro esercitano sul personale medesimo i competenti diritti di supremazia; e, nel caso si scoprissero abusi o negligenze dannose, procederà a seconda della gravezza ed urgenza delle circostanze.

24. Rispetto alla sorveglianza della Commissione sugli impiegati della Società, e segnatamente su quelli dell’esercizio, verranno regolate le proprie attribuzioni con apposite istruzioni da concertare a suo tempo colla Società stessa, ritenuto però fin d’ora che la Società, in massima, non possa assumere per gli impieghi, e particolarmente per quelli secondari, come inservienti, guardiani, ec., che individui i [p. 29 modifica]quali appartengano agli Stati contraenti e benevisi alla Commissione; per cui la Società sarà tenuta di assoggettare le sue proposte ed invocare su di ciascuno impiegato indistintamente la speciale approvazione della Commissione, fermo il diritto nei Governi di esclusiva per taluno impiegato ed inserviente, quando avessero giusti motivi per farlo.


Conte Gaetano ZUCCHINI Commissario PONTIFICIO.
Cav. Luigi NEGRELLI-MOLDELBE Commissario AUSTRIACO.
Consultore Dottor Carlo RONCAGLIA Commissario ESTENSE.
Cav. Francesco BELLENI Commissario PARMENSE.
Commendatore Alessandro MANETTI Commissario TOSCANO.