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11. La Commissione dovrà richiedere la superiore sanzione dai rispettivi Governi alle sue proposizioni risguardanti le contrattazioni da farsi con una o più Società intraprenditrici, la costruzione ed esercizio della Strada Ferrata; come pure rispetto ai casi che non si trovassero contemplati nei capitoli dell’Impresa, e rispetto alle Spese che potrebbero occorrere al di là del capitale necessario alla costruzione della Strada Ferrata medesima stipulato nel contratto.
12. L’estensione di tali obblighi, attribuzioni e facoltà rende malagevole una circostanziata e distinta enumerazione. In massima però sono sue attribuzioni ordinarie di prima istituzione e nella prima riunione:
a) Di compilare, in una Notificazione al pubblico, il Programma dei lavori e l’invito a chi aspirasse ad intraprendere l’esecuzione e l’esercizio della Strada Ferrata in ordine alla Convenzione 1 Maggio 1851, come venne già esposto nella prima Conferenza;
b) D’istituire un Uffizio centrale permanente in Modena per l’esaurimento degli affari tanto durante il tempo delle tornate quanto negli intervalli di esse. Quest’Uffizio ed i suoi impiegati, che la Commissione si riserva di aumentare o diminuire a seconda del bisogno, sarà posto sotto l’immediata dipendenza del Commissario Estense durante quegli intervalli. Detto Commissario, dietro particolari istruzioni, che a lui trasmetterà la Commissione, resterà responsabile verso di essa del buon andamento degli affari, da regolare sempre sulle norme della prenominata Convenzione e delle istruzioni antidette;
c) Di nominare definitivamente il personale necessario per la trattazione degli affari tanto tecnici, che amministrativi, provvedendo al trattamento del personale suddetto a norma della disposizione contenuta nell’Articolo 22 della Convenzione.