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5. Durante l’assenza della Commissione resta affidata la gestione degli affari al Commissario Estense assistito da un conveniente personale d’Uffizio, e dentro i limiti delle speciali istruzioni dategli dalla Commissione.

6. Le deliberazioni della Commissione hanno luogo a maggioranza assoluta di voti, da emettersi secondo l’ordine combinato nella seduta 19 Novembre, e cioè: il Commissario Romano, come rappresentante lo Stato della Chiesa voterà il primo, e quindi i Commissari degli altri Stati in ordine alfabetico e cioè Austria, Modena, Parma e Toscana; collo stesso ordine saranno firmati tutti gli atti della Commissione.

7. L’ordine da tenere nella trattazione degli affari sarà regolarmente quello delle sessioni giornaliere, eccettuati i dì festivi, se pure la Commissione, in vista di speciale proposta di taluno de’ suoi membri, non trovasse conveniente disporre in altro modo, e ciò fino al disbrigo totale degli affari da trattare ogni volta che la Commissione si trova riunita.

8. II Segretario presenterà un elenco degli affari da trattare, i quali saranno decisi colle norme dell’articolo 6. I Protocolli saranno sottoscritti in cinque esemplari da tutti i componenti la Commissione.

9. La Commissione tratta e disbriga gli affari coadiuvata dal personale d’impiegati che giudica strettamente necessario, assoggettandoli a giuramento: in caso di straordinario lavoro, si serve di diurnisti, i quali, cessato il bisogno, saranno licenziati.

10. La Commissione è abilitata ad agire di propria autorità entro la sfera delle attribuzioni che verranno in appresso indicate. Da Essa, siccome centro di tutte le parti di servizio attinenti tanto alla prima costruzione, quanto al successivo esercizio ed alla amministrazione della Strada Ferrata, emanano tutte le disposizioni che regolano il complessivo servizio. A lei spetta la sopravveglianza sulla fedele ed esatta esecuzione delle disposizioni antidette, sugli impiegati a ciò preposti, e sulla Società intraprenditrice, obbligata a conformarsi alle sue prescrizioni.