Deuteronomio (Diodati 1821)/capitolo 24
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La legge del divorzio.
2 E s’ella, essendo uscita di casa di colui, e andatasene, si marita ad un altro uomo;
3 E quest’ultimo marito prende ad odiarla, e le scrive il libello del ripudio, e glielo dà in mano, e la manda fuor di casa sua; ovvero, quest’ultimo marito, che se l’avea presa per moglie, muore;
4 Non possa il suo primiero marito, il qual l’avea mandata via, tornare a prenderla per essergli moglie, dopo che avrà fatto ch’ella si sia contaminata; perchè ciò è cosa abbominevole nel cospetto del Signore; e non far sì che il paese che il Signore Iddio tuo ti dà in eredità, sia reo di peccato.
5 Quando alcuno avrà presa moglie, non vada alla guerra, e non siagli imposto affare alcuno; stia esente in casa sua un anno2, e sollazzi la sua moglie ch’egli avrà presa.
I pegni―I furti d'uomini―La lebbra.
6 NON prenda alcuno in pegno macine, non pur la mola disopra; perciocchè egli prenderebbe in pegno la vita del suo prossimo.
7 Quando si troverà alcuno che abbia rubato un uomo d’infra i suoi fratelli, figliuoli d’Israele, e ne abbia fatto traffico, e l’abbia venduto, muoia quel ladro3; e togli il mal del mezzo di te.
8 Prendi guardia alla piaga della lebbra, per osservar diligentemente di far secondo tutto ciò che i sacerdoti Leviti vi avranno insegnato; prendete guardia di fare come io ho loro comandato4.
9 Ricordati di ciò che il Signore Iddio tuo fece a Maria5, nel cammino, dopo che foste usciti di Egitto.
10 Quando tu farai alcun presto al tuo prossimo, non entrare in casa sua, per prender pegno da lui.
11 Stattene fuori, e portiti colui, al qual tu farai il presto, il pegno fuori.
12 E s’egli è povero uomo, non ti porre a giacere, avendo ancora il suo pegno.
13 Del tutto rendigli il pegno, al tramontar del sole; acciocchè egli possa giacer ne’ suoi panni, e ti benedica; e ciò ti sarà giustizia nel cospetto del Signore Iddio tuo.
14 Non fraudare il mercenario povero e bisognoso, chi ch’egli si sia de’ tuoi fratelli, o de’ forestieri che saranno nel tuo paese, dentro alle tue porte.
15 Dagli il suo premio al suo giorno, e non tramonti il sole avanti che tu gliel’abbia dato6; conciossiachè egli sia povero, e che l’anima sua s’erga a quello; acciocchè egli non gridi contro a te al Signore, e non vi sia in te peccato.
16 Non facciansi morire i padri per li figliuoli, nè i figliuoli per li padri; facciasi morir ciascuno per lo suo proprio peccato7.
Carità per le vedove, gli orfani, i forestieri.
17 Non pervertire la ragione del forestiere, nè dell’orfano; e non prender in pegno i panni della vedova.
18 E ricordati che tu sei stato servo in Egitto, e che il Signore Iddio tuo te ne ha riscosso; perciò io ti comando che tu faccia questo.
19 Quando tu avrai mietuta la tua ricolta nel tuo campo, e avrai dimenticata alcuna menata nel campo, non tornare indietro per prenderla; sia per lo forestiere, per l’orfano, e per la vedova8; acciocchè il Signore Iddio tuo ti benedica in tutta l’opera delle tue mani.
20 Quando tu avrai scossi i tuoi ulivi, non ricercare a ramo a ramo ciò che vi sarà rimasto dietro a te; sia per lo forestiere, per l’orfano, e per la vedova.
21 Quando tu avrai vendemmiata la tua vigna, non raspollare i grappoli rimasti dietro a te; sieno per lo forestiere, per l’orfano, e per la vedova.
22 E ricordati che tu sei stato servo nel paese di Egitto; per ciò io ti comando che tu faccia questo.
Note
- ↑ Mat. 5. 31, ecc. ; 19. 7. Mar. 10. 4.
- ↑ Deut. 20. 7.
- ↑ Es. 21. 16.
- ↑ Lev. cap. 13 e 14.
- ↑ Num. 12. 10.
- ↑ Giac. 5. 4.
- ↑ Ezec. 18. 20.
- ↑ Lev. 19. 9, 10; 23. 22.