Della compilazione d'un codice/Sezione IV
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SEZIONE IV.
RAZIONALE DELLA LEGGE O COMMENTARIO
GIUSTIFICATIVO.
Il codice universale o ciascuna parte di questo codice deve essere accompagnata da un ragionato commentario che le serva di giustificazione: ogni legge in particolare deve far conoscere il suo motivo, cioè il suo rapporto col principio dell’utilità generale, il bene che ne resulta e che deve conciliarle l’approvazione dei popoli.
Vediamo ad una ad una quali sono le classi delle persone a cui un tal commentario può offrir particolari vantaggi.
1°. Se si esaminano gli uomini nelle diverse loro condizioni, si scorgerà che sebbene non abbian bisogno di conoscere l’intiero codice e che una sola parte dello leggi più abitualmente l’interessi; ciò non ostante non ve n’è alcuna che per occasione non possa riguardarli in un modo speciale. Il commentario ragionato sarà loro utile per conoscerne il vero senso, principalmente se il testo potesse far nascere qualche dubbio, e servirà ad imprimere indelebilmente nell’animo le disposizioni della legge.
Ciò che ben s’intende difficilmente s’oblia: ma ciò che è oscuro tende continuamente ad esser dimenticato, come suole accader di parole d’una estranea favella, di cui s’ignori il senso. Il razionale è dunque nel tempo stesso una bussola, ed un’ancora. 2.° Rispetto ai giudici, questo commentario lor serve di guida e di appoggio, allorchè devono far conoscere i motivi delle loro particolari decisioni. Questi motivi non saranno che lo sviluppo, l’applicazione dei principj che sono serviti di base alla legge generale; e quanto questa conformità sarà maggiore, tanto più le sentenze saranno immuni da arbitrario biasimo, da imputazione di parzialità.
3.° Il commentario ragionato non sarà meno utile ai corpi politici legislativi. Le circostanze del momento agiscono sulle assemblee con una forza troppo attiva, e così passando d’eccezione in eccezione si fanno spesso delle leggi fra se mancanti d’ogni rapporto. Il commentario ragionato è un mezzo ammirabile per conservare tutte le savie disposizioni del codice, per rimuovere qualunque innovazione sconsiderata, inesperta o capricciosa, e per ridarlo al suo antico stato, se avesse sofferti perniciosi cambiamenti.
4.° Se si considera relativamente all’istruzione, presenta un’utilità generale come tendente a migliorare il carattere degli uomini nella loro qualità d’agenti morali ed intellettuali.
La morale riguardata come arte e come scienza abbraccia tutta quella varietà d’atti liberi per cui la felicità degli uomini individualmente o collettivamente presi aumenta o diminuisce. Gli atti da cui resulta un male positivo sono i delitti, — delitti privati verso gl’individui, — delitti pubblici verso il comune, — delitti verso se stesso, se tal nome può darsi agli atti con cui non rechiamo danno che a noi stessi. I delitti privati, i delitti pubblici sono soggetti ad una sanzione legale. I delitti contro se stesso non sono in generale dalle leggi puniti, nè punibili recan naturalmente all’individuo conseguenze perniciose che lor servono di remora o di pena.
Nelle mutue relazioni degli uomini vi sono altre regole di morale che non costituiscono obbligazioni esigibili, quali sono i servigj positivi di umanità; voglio dire che non sono esigibili per legge, ma son pure protette da alcune sanzioni. Secondo la maniera di condursi verso gli uomini, si risentono per parte loro gli effetti dell’amore o dell’odio, della stima o del disprezzo, della diffidenza o della fiducia, ec.
Quanto la gioventù ornata di giuste nozioni su tutti questi punti, istruita dalla legge stessa a considerar la società un aggregato d’individui a comun felicità, a regolar tutte le sue azioni secondo l’interesse generale, sarà differente da quella che incomincia la sua carriera sociale sfornita d’ogni cognizione delle leggi, d’ogni idea dei suoi doveri. La vera educazione è quella delle leggi, il loro studio deve essere la principale occupazione dei giovani cittadini giunti all’età della ragione: tali idee attinte in questo commentario avrebbero un impero ancor più forte, poichè il loro germe è già nel cuore umano e sono intieramente fondate sui bisogni dell’umanità.
Mi recapitolo: il principio dell’utilità generale, il massimo bene del massimo numero, proclamato dalla legge, sviluppato nelle sue particolarità, divenrà per la gioventù un codice d’istruzione per cui contrarrà morali ed intellettuali abitudini infinitamente superiori a quelle, che resultano da tutti i nostri sistemi volgari.
Insisto ancora un momento sulla necessità di questo commentario. Una legge può ella esser buona senza esser sostenuta da buone ragioni? Qual fiducia meriterebbe chi non potesse addurne veruna?....
Ma, si dirà, questo commentario ragionato aumenterà considerabilmente il volume del codice, e gli farà perdere quel carattere di brevità che forma uno dei suoi principali meriti.
Questa obiezione non è fondata che su false nozioni.
Quanto più la legislazione si considera nella sua totalità, tanto più si scorge esservi principj generali dominatori di tutte le sue parti, e che le stesse ragioni applicandosi a molte specialità non hanno bisogno d’esser ripetute. Non bisogna giudicare un commentario di leggi dall’estensione delle discussioni legislative che ognuna di esse può motivare. Sarebbe paragonare un fiume clic scorre nel suo letto per regolari spiagge all’inondamento di acque in una vasta campagna.
Non farò qui altre parole su questa obiezione, nè sopr’alcune altre: sono state discusse nei Trattali di legislazione, tomo I. cap. sulla promulgazione delle leggi e dei loro motivi.