Della Santità di Nostro Signore

Papa Benedetto XIV

1749 Indice:Della_Santità_di_Nostro_Signore.djvu Motu proprio cristianesimo Motu proprio della santità di nostro signore papa Benedetto XIV in cui si provede alla sollecita spedizione delle cause sì civili, che criminali delli pellegrini, ospiti, e forastieri, che verranno in Roma per il prossimo Anno Santo Intestazione 13 aprile 2009 100% Cristianesimo


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E
ssendoci sommamente a cuore, che li Pellegrini, Ospiti, e Forastieri, che verranno in questa nostra Città di Roma per il prossimo Anno Santo, non solamente sieno benignamente accolti, e ricevuti, mà in oltre, che in qualunque Controversia, che possa loro occorrere nel tempo della loro permanenza in essa nostra Città gli sia amministrata senza veruna formalità di Giudizio pronta, e speditissima Giustizia; Ci siamo perciò determinati di dare i seguenti provvedimenti: E primieramente volendo, e dichiarando, che per Forastieri, Ospiti, e Pellegrini debbano intendersi per lo effetto presente tutti quelli, che dal primo giorno del prossimo Decembre 1749. fino a tutto Gennaro 1751. verranno, ò saranno venuti a dimorare per qualsivoglia tempo, tanto dentro la Città di Roma, che nelli Sobborghi, o Casali, Ville, Orti, e Vigne per lo spazio intorno alle Mura di miglia cinque per ogni parte, di qualunque siano sesso, età, e qualità, condizione, e professione, Laici, & Ecclesiastici, eziandio Regolari di qualunque Ordine, Congregazione, & istituto esenti, o non esenti, niuno affatto escluso, e nettampoco quegli Esteri, che non godono della Communione della nostra Santa Romana Chiesa. Et avendo nella presente nostra Cedola di Moto proprio per espresso, e di parola in parola registrato l’intero tenore di ogni, e qualunque cosa necessaria da esprimersi; Di nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Suprema Potestà vogliamo, e decretiamo. Che accadendo alcuna Controversia Civile trà li sudetti Pellegrini, Ospiti, e Forastieri, da una, e la nostra Camera Apostolica oppure Capitolina, loro Ministri, Offiziali, Appaltatori, Subappaltatori dall’altra parte, per causa di qualsisia Gabella, ò di altro qualunque Dritto d’Introduzione, Transito, Estrazione, o Contrattazione di qualunque Robba, o Merci, & anche di Cavalli, & altri Animali, non però per Mercimonio, mà per uso, o consumo proprio solamente di essi Forastieri tanto per Acqua, che per Terra, o per altra qualsisia [p. 4 modifica]Causa Fiscale: Debba questa conoscersi, e terminarsi ad ogni richiesta stragiudiziale del Pellegrino, Ospite, o Forastiero dal nostro Monsignor Tesoriero Generale, o da per se stesso, o per mezo di altra Persona idonea, che a lui piacerà deputare senz’alcuna formalità di Tribunale, e di Giudizio all’inpiedi, e senz’alcuna spedizione di Mandato, inteso prima verbalmente, o anche non inteso, come a lui piacerà, Monsignor Commissario di essa nostra Camera, e rispettivamente il Fiscale di Campidoglio, e per via meramente economica privativamente, ed esclusivamente a qualunque altro Giudice, o Tribunale eziandio superiore al detto nostro Monsignor Tesoriero, abbenche privativo, e munito di qualsivoglia amplissima, e specialissima facoltà, tanto della detta nostra Camera, quanto della sudetta Capitolina, e rimossa qualunque appellazione, e ricorso, anche in devolutivo, purche però quella non s’interponga, o questo non si domandi dallo stesso Forastiero, Ospite, o Pellegrino, a cui solamente, e non al Fisco, o suo Appaltatore, debba esser lecito di appellare, e ricorrere, quando mai si credesse gravato dal sudetto Monsignor Tesoriero, a condizione però di osservare in tal caso la solita strada giudiziale avanti i Giudici, e Tribunali competenti.

2. Accadendo poi alcuna Controversia Civile, in cui non abbiano Interesse nè la nostra Camera, nè la Camera Capitolina, o tra due, o più de’ sudetti Ospiti, Pellegrini, o Forastieri, o trà un Forastiero da una parte, & uno, che non sia Forastiero, dall’altra, per causa, occasione, o pretesto di qualsisia Contratto, tanto nominato, che innominato, tanto ridotto, che non ridotto inscritto sopra cose mobili, o semoventi, o per qualunque Locazione tanto espressa, che tacita di Palazzi, o Case, Stanze, Rimesse, o Stalle dentro la Città, e Circondario sudetto: Di Carrozze, Calessi, Carrette, o Carri, Cavalli, Muli, o altre Bestie da trasporto, o da soma, Letti, Apparati, & ogni altra sorta di Suppellettili, o anche di quelle Opere personali, che sogliono prestarsi a’ Forastieri da’ Servitori, Cuochi, Camerieri, ed altri simili Famigliari, Interpreti, Maestri di Lingue, Sensali di Contratti, Introduttori, Conduttieri, Antiquarj e Nomenclatori; E finalmente per causa di Alloggi, Cibarie, & Alimenti, preso il nome di Alimenti nel suo più ampio, e largo significato: Tutte queste Controversie, e cadauna di esse. Di pari nostro Moto proprio, scienza, e pienezza di potestà vogliamo, che debbano conoscersi, e terminarsi, con tutti li loro annessi, e connessi, emergenti, & incidenti da Monsignor Gio: Carlo Molinari Protonotaro Apostolico, & uno de’ Ponenti della nostra Consulta, [p. 5 modifica]o in suo nome da altra Persona idonea, che a lui piacerà deputare, ad ogni richiesta stragiudiziale del Pellegrino, Ospite, o Forastiero Manu Regia all’inpiedi senz’alcuna formalità di Tribunale, e di Giudizio, e senza alcuna rilassazione, e spedizione giudiziale di Mandato, e per via meramente economica, intesa sol tanto verbalmente l’altra Parte, e con facoltà amplissima, & illimitata di rescindere, ed annullare, o moderare qualsisia de’ sudetti Contratti, e di ridurre i prezzi, mercedi, piggioni, e noliti, che a lui pareranno eccessivi, ed eccessive ai limiti dell’equo, e dell’onesto, privativamente, ed esclusivamente ad ogni altro Giudice, e Tribunale, ancorche Camerale, e privativo di questa nostra Città di Roma quantosivoglia privilegiato, e privilegiatissimo, e per cui comprendere abbisognasse farne individua, e speciale menzione, e rimossa qualsisia appellazione, e ricorso anche in devolutivo, purche però quello non s’interponga, o questo non si domandi dallo stesso Forastiero, Ospite, o Pellegrino, a cui solamente, e non all’altra Parte sarà lecito di appellare, o ricorrere, quando mai si credesse gravato dal Prelato sudetto, a condizione però di osservare in tal caso la solita strada giudiziale avanti i Giudici, e Tribunali Competenti, come poc’anzi stabilimmo rispetto alle Cause Fiscali; Ed in oltre con la facoltà al sudetto Monsignor Molinari, per la pronta esecuzione degli Ordini, che da lui si daranno, di servirsi delli Ministri, & Officiali di qualunque Corte, e Tribunale, e di procedere alla pignorazione de’ Beni, o anche carcerazione contro chiunque ricusasse di ubidire.

3. Rispetto finalmente alle Cause Criminali tanto attive, chè passive, che potranno accadere, o trà un Forastiero, o l’altro, o trà un Forastiero da una parte, & uno, che non sia Forastiero dall’altra: Di simile nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Pontificia autorità vogliamo, che debbano conoscersi, e terminarsi il più prontamente, e speditamente, che sia possibile, secondo la natura, & esigenza della Causa dal nostro Monsignor Governatore di Roma o con il Voto, ò anche senza il Voto della sua Congregazione, ancorche quello, che non è Forastiero sia talmente privilegiato per qualunque causa, titolo, e ragione, che, secondo le Costituzioni Apostoliche o nostre, ò de’ nostri Predecessori, o per altro qualunque privilegio, non possa essere giudicato da detto Monsignor Governatore, mà debba esser giudicato da altro Giudice privativo di qualunque preeminenza, e dignità Egli sia, e ancorche degno di speciale, e specialissima menzione, eccettuando solamente il [p. 6 modifica]Tribunale della nostra Inquisizione; E nascendo alcuna questione di pertinenza in qualunque Controversia, o Causa tanto attiva, che passiva di alcuno de’ sudetti Forastieri, Ospiti, e Pellegrini, non debba attendersi altra Citazione, che segnata di mano dal nostro Monsognor Uditore.

4. Dichiariamo però, che le sudette Giurisdizioni privative, e facoltà straordinarie da Noi date, e communicate per causa del prossimo Anno Santo, e in favore, difesa, e sicurezza delli Pellegrini, Ospiti, e Forastieri a Monsignor Tesoriero Generale, a Monsignor Molinari, & a Monsignor Governatore di Roma non s’intendino date, e comunicate, se non che dal primo giorno del prossimo Decembre, e debbano finire, terminare, e spirare nell’ultimo giorno di Gennaro 1751, di modo che spirato questo giorno, s’intendano le cose ipso facto, & ipso jure riposte, e restituite nello stesso stato, nel quale si trovavano prima della sottoscrizione di questa presente nostra Cedola, e non altrimenti. Volendo, e decretando, che alla presente nostra Cedola di Moto proprio, benche non esibita, nè Registrata in Camera, e ne’ suoi Libri, non possa mai darsi, nè opporsi di surrezione, orrezione, nè d’alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri pretesti quantunque validi, validissimmi, e giuridichi anche di Jus quesito, e pregiudizio del Terzo, possa essere impugnata, moderata, o rivocata, ridotta ad viam Juris, o concedersi contro di essa l’aperizione Oris, o altro qualunque rimedio, e che così, e non altrimenti debba sempre giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsisia Giudice, e Tribunale, benché Collegiale, Congregazione de’ Reverendissimi Cardinali, Camerlengo di S. Chiesa, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e Giurisdizione di giudicare, definire, ed interpretare in contrario: Dichiarando Noi sin d’adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da cadauno di essi con qualsivoglia Autorità, scientemente, o ignorantemente, fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro la forma, e disposizione della presente nostra Cedola di Moto proprio, quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla semplice Nostra sottoscrizione, benché non vi sieno stati chiamati, sentiti, o citati Monfignor Commissario, e gli altri Difensori della nostra Camera, i Ministri, e Difensori della Camera Capitolina, gli Appaltatori, e Subappaltatori della sudetta nostra Camera, e di quella Capitolina, ed altre qualsisieno Persone, ancorche privilegiate, e privilegiatissime, che vi avessero [p. 7 modifica], o pretendessero avervi Interesse, e che per comprenderle facesse bisogno di special menzione: Non ostanti la Bolla di Pio IV nostro Predecessore de Registrandis, la Regola della Nostra Cancellaria de jure quaesito non tollendo, e qualsisieno altre Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche, Nostre, e de’ nostri Predecessori, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, Usi, Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inferto, e registrato, e supplendo colla pienezza del Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto quantunque sostanziale, è formale, che vi potesse intervenire per questa volta sola, e per la piena, e total esecuzione di quanto si contiene nella presente nostra Cedola di Moto proprio, ampiamente, ed espressamente deroghiamo. Dato dal Nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo di 28 novembre 1749.


BENEDICTUS PP. XIV