Dell'Oreficeria rispetto alla legislazione/XI

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In Roma, come rilevasi dai bandi pontifici, il bollo fu obligatorio fin dal sedicesimo secolo; ma il danaro che l’offizio del bollo ne cavava serviva di provisione ai bollatori, e l’esecuzione della parte disciplinare era affidata ai consoli del collegio degli orefici e degli argentieri, i quali essendo intendenti dell’arte, nei casi pratici concedevano agli onesti artefici tutto quello ch’era necessario per condurre i lavori. Il modesto offizio del bollo stava in una botteghina nella via del Pellegrino ove erano tutti gli argentieri e gli orefici, molti de’ quali vi stanno ancora coll’antica semplicità! Quando poi quest’offizio del bollo dal collegio passò al governo che lo rese obligatorio sotto l’aspetto della guarentigia publica, [p. 23 modifica]allora venne impacciato da molto corredo di leggi e discipline, frutto dell’ignoranza di quella scuola che per l’amore al sistema di concentramento dei pochi che governano, non riesce finalmente ad altro, che a ricolmar di fastidi e i pochi e i molti della stessa risma, e quella giurisdizione esercitata col pretesto di protezione sopra ogni scienza ed arte che vogliono far progredire a loro talento risultandone un progresso che è un vero regresso, poichè la semplice fermata, fatta quando si può andare avanti, è un tornare addietro vero e reale. Cotesti impacci cagionati per diretto o per indiretto alle discipline, alle lettere, alle arti, ai traffichi, è il moderno capriccio delle patenti di privilegio, e di tutto brevettone, per dirlo leggiadramente, sono il fomite di molte scontentezze, di molti danni al progresso, del monopolio, della creazione di prezzi artificiali, insomma del publico disturbo dell’umana attività.

Al presente la legge distingue generalmente nel commercio de’ metalli preziosi due classi di persone: quella che ne fa semplicemente commercio, e quella molto più numerosa che ne costituisce tutta la clientela. Quanto alla prima, grazie alle nozioni tecniche ed all’esperienza che ne possiede, fu pensato non essere necessaria la tutela sovrana; ma circa la seconda, le cure anticipate, gli espedienti per allontanare le frodi, sono la cagione che ha dato essere a tante leggi; il divario fra le predette due classi si scorge a primo aspetto dalla varietà delle regole che governano il commercio de’ metalli preziosi grezzi, [p. 24 modifica]e de’ lavori compiti. Sui primi negoziano gli uomini di mestiere che ne sono intendenti, i secondi vanno in mano de’ compratori fra ogni classe di popolo. Ecco perchè i contratti della materia grezza sono ordinati diversamente da quelli che si fanno su lavori fatti, ove incontri l’intoppo più e manco scabroso delle leggi e delle regole.