Dei delitti e delle pene (1780)/Capitolo XXI

Capitolo XXI. Asìli.

../Capitolo XX ../Capitolo XXII IncludiIntestazione 23 aprile 2016 100% Da definire

Capitolo XX Capitolo XXII

[p. 105 modifica]




§. X X I.


Asìli.


Mi restano ancora due questioni da esaminare: e una se gli asìli sieno giusti; e se il patto di rendersi fralle nazioni reciprocamente i rei, sia utile o no. Dentro ai confini di un paese, non deve esservi alcun luogo indipendente dalle leggi: la forza di esse seguir deve ogni cittadino, come l'ombra segue il suo corpo. L’impunità e l'asìlo non differiscono che [p. 106 modifica]di più e meno; e come l’impressione della pena consiste più nella sicurezza d’incontrarla, che nella forza di essa, gli asìli invitano più ai delitti, di quello che le pene non ne allontanano. Moltiplicare gli asìli è il formare tante piccole sovranità; perchè dove non sono leggi che comandano, ivi possono formarsene delle nuove ed opposte alle comuni, e però uno spirito opposto a quello del corpo intero della società. Tutte le istorie fanno vedere che dagli asili sortirono grandi rivoluzioni negli stati e nelle opinioni degli uomini.

Alcuni hanno sostenuto che in qualunque luogo commettasi un delitto, cioè un’azione contraria alle leggi, possa essere punito: quasi che il carattere di suddito fosse indelebile, cioè sinonimo, anzi peggiore, di quello di schiavo; quasi che uno potesse esser suddito di un dominio, ed abitare in un altro, e che le di lui azioni potessero senza [p. 107 modifica]contraddizione essere subordinate a due sovrani e a due codici, sovente contradditorj. Alcuni credono parimente che un azione crudele, fatta per esempio a Costantinopoli, possa esser punita a Parigi, per l’astratta ragione, che chi offende l’umanità merita di avere tutta l’umanità inimica e l'esecrazione universale: quasi che i giudici, vindici fossero della sensibilità degli uomini, e non piuttosto dei patti che li legano fra di loro.

Il luogo della pena è il luogo del delitto, perchè ivi solamente, e non altrove, gli uomini sono sforzati di offendere un privato per prevenire l’offesa pubblica. Uno scellerato, ma che non ha rotti i patti di una società di cui non era membro, può esser temuto, e però dalla forza superiore della società esiliato ed escluso, ma non punito colle formalità delle leggi, vindici dei patti, non della malizia intrinseca delle azioni.

Ma, se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fralle nazioni, io non [p. 108 modifica]ardirei decidere questa questione, finché le leggi più conformi ai bisogni dell’umanità, le pene più dolci, ed estinta la dipendenza dall’arbitrio e dalla opinione, non rendano sicura l'innocenza oppressa e la detestata virtù; finché la tirannìa non venga del tutto, dalla ragione universale che sempre più unisce gl’interessi del trono e dei sudditi, confinata nelle vaste pianure dell’Asia: quantunque la persuasione di non trovare un palmo di terra che perdoni ai veri delitti, sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.