Dei delitti e delle pene (1780)/Capitolo XVIII

Capitolo XVIII. Infamia.

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§. X V I I I.


Infamia.


Linfamia è un segno della pubblica disapprovazione, che priva il reo de’ pubblici voti, della confidenza della [p. 94 modifica]patria, e di quella quasi fraternità che la società ispira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque che l’infamia che infligge la legge sia la stessa che quella che nasce da’ rapporti delle cose; la stessa che la morale universale, o la particolare dipendente dai sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni e di quella tal nazione, ispirano. Se l’una è differente dall’altra, o la legge perde la pubblica venerazione, o le idee della morale e della probità svaniscono ad onta delle declamazioni, che mai non resistono agli esempj. Chi dichiara infami le azioni per se indifferenti, sminuisce l’infamia di quelle che sono veramente tali.

Le pene corporali e dolorose non devono darsi a quei delitti, che, fondati sull’orgoglio, traggono dal dolore istesso gloria ed alimento, ai quali convengono il ridicolo e l’infamia, pene che frenano l’orgoglio dei fanatici coll’orgoglio degli spettatori, e dalla tenacità delle quali [p. 95 modifica]appena con lenti ed ostinati sforzi la verità stessa si libera. Così forze opponendo a forze, ed opinioni ad opinioni, il saggio legislatore rompe l’ammirazione e la sorpresa del popolo, cagionata da un falso principio, i ben dedotti conseguenti del quale sogliono valerne al volgo l’originaria assurdità.

Le pene d’infamia non debbono essere nè troppo frequenti, nè cadere sopra un gran numero di persone in una volta: non il primo, perchè gli effetti reali e troppo frequenti delle cose di opinione indeboliscono la forza dell’opinione medesima; non il secondo, perchè l’infamia di molti si risolve nella infamia di nessuno.

Ecco la maniera di non confondere i rapporti, e la natura invariabile delle cose, che non essendo limitata dal tempo, ed operando incessantemente, confonde e svolge tutti i limitati regolamenti che da lei si scostano. Non sono le sole arti [p. 96 modifica]di gusto e di piacere, che hanno per principio universale l'imitazione fedele della natura; ma la politica istessa, almeno la vera e la durevole, è soggetta a questa massima generale, poiché ella non è altro che l'arte di meglio dirigere e di rendere cospiranti i sentimenti immutabili degli uomini.