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94 | Dei Delitti |
patria, e di quella quasi fraternità che la società ispira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque che l’infamia che infligge la legge sia la stessa che quella che nasce da’ rapporti delle cose; la stessa che la morale universale, o la particolare dipendente dai sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni e di quella tal nazione, ispirano. Se l’una è differente dall’altra, o la legge perde la pubblica venerazione, o le idee della morale e della probità svaniscono ad onta delle declamazioni, che mai non resistono agli esempj. Chi dichiara infami le azioni per se indifferenti, sminuisce l’infamia di quelle che sono veramente tali.
Le pene corporali e dolorose non devono darsi a quei delitti, che, fondati sull’orgoglio, traggono dal dolore istesso gloria ed alimento, ai quali convengono il ridicolo e l’infamia, pene che frenano l’orgoglio dei fanatici coll’orgoglio degli spettatori, e dalla tenacità delle quali