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l’apertura della linea coll’art. 1 è concessa alla Società la esenzione da ogni dazio di entrata per tutti i ferri e macchinismi esclusivamente destinati ed assolutamente necessari alla costruzione della strada ferrata, non che per dieci locomotive in base alle certificazioni che saranno rilasciate dal Commissario tecnico-governativo, e salve quelle cautele che sono o verranno a tale riguardo prescritte dal Ministero delle Finanze.

Verificandosi il caso che la Società impieghi il materiale già introdotto, e per il quale abbia corrisposto il dazio, questo le verrà rimborsato dal Governo sulla dichiarazione del Commissario predetto.


Art. 9


Per la presentazione ed esecuzione dei progetti si seguiranno le norme già stabilite nel capitolato 25 giugno 1860 per le ferrovie lombarde e dell’Italia centrale. Il sistema d’armamento sarà quello già approvato dal Governo per la rinnovazione dei binari sulla linea da Torino a Genova.


Art. 10.


Il Governo farà sorvegliare la buona esecuzione dei lavori per mezzo di uno speciale Commissario tecnico, al quale dovrà la Società comunicare sulla richiesta che le verrà dal medesimo fatta, le giustificazioni occorrenti perchè possa egli essere in grado di rilasciare con piena cognizione di causa le dichiarazioni per i pagamenti a farsi alla Società in senso agli articoli 3, 4 e 13.


Art. 11.


Sono applicabili all’impresa di che trattasi le disposizioni contenute nel titolo VI, capo 2° e 3° della Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865.


Art. 12.


L’eseguimento dell’opera è dichiarato di utilità pubblica. Per i relativi atti di espropriazione sarà seguito il procedimento d’urgenza consentito per le espropriazioni nell’interesse del servizio militare. Le espropriazioni per la sede stradale verranno fatte per due binari.