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non eccedere in definitiva il prezzo chilometrico, come sovra preventivato in via d’avviso dalla Società.


Art. 5.


La linea compiuta sarà considerata di proprietà del Governo, il quale fin d’ora ne concede l’esercizio alla Società, che si obbliga di eseguirlo con materiale proprio contro rimborso delle spese effettive di esercizio, lasciando a vantaggio del Governo le eccedenze di prodotti che verranno a cura della Società, e dietro accertamento del loro ammontare per parte degli Agenti governativi, versate mensilmente nelle Casse dello Stato. Sarà obbligo della Società di presentare, sulla richiesta degli Agenti del Governo, tutte le giustificazioni che potranno influire per determinare l’entità dei prodotti e la quota a bonificarsi per le spese di esercizio.


Art. 6.


Fatta riserva dei diritti, che ciascuna delle Parti contraenti crede competerle sulle linee già concesse o da concedersi nel Veneto, è fin d’ora inteso fra il Governo italiano e la Società predetta, che questa ottenendo la concessione della linea dal Po a Rovigo, dovrà rimborsare al Governo la somma dal medesimo spesa, a senso dell’art. 3, sotto deduzione di quanto, a giudizio d’arbitri, verrà dichiarato doversi compensare per maggiore dispendio occasionato dalle eccezionali condizioni, in cui fu eseguito il lavoro. In caso di ritardo nell’apertura della linea sarà giudice inappellabile il Consiglio superiore dei Lavori pubblici per istabilire se ed in quale misura dovrà essere diminuito, o se dovrà essere tolto il compenso sopra indicato.


Art. 7.


I contratti e gli atti qualsiansi, che la Società stipulerà relativamente ed esclusivamente alla costruzione della linea suddetta, saranno soggetti al dritto fisso di una lira italiana, ed andranno esenti da ogni dritto proporzionale di registrazione.


Art. 8.


Sino allo scadere del termine convenuto per l’ultimazione e