Concessione ai fratelli Cambiaso d'uno sviatoio sulla strada ferrata a Sampierdarena

Parlamento del Regno di Sardegna

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Questo testo fa parte della raccolta Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54


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Concessione di uno sviatoio sulla strada ferrata
a Sampierdarena.

Progetto di legge presentato alla Camera il marzo 1854 dal presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour).

Signori! — Posseditori in Sampierdarena d’un terreno attiguo alla stazione della ferrovia, i marchesi Nicolò, Santo, Luigi e Michele fratelli Cambiaso di Genova avrebbero divisato di valersi dello stesso onde costrurvi dei magazzini destinati a deposito di merci, ed all’oggetto di agevolare le operazioni di deposito e di levata delle merci stesse, hanno chiesto al Governo la facoltà di poter porre detti magazzini in diretta comunicazione colla ferrovia dello Stato, mercè uno sviatoio che, aggiunto alla stessa, vi conducesse i vagoni.

Sottoposta la domanda dei fratelli Cambiaso al Consiglio speciale delle strade ferrate, il medesimo, con verbale del 7 luglio 1853, la riconosceva ammessibile, e, mentre segnava i patti e le condizioni sotto la cui osservanza il Governo avrebbe potuto acconsentire a tale concessione, avvertiva che avesse a farsi a titolo precario.

Ma i fratelli Cambiaso, nell’atto che si dichiaravano disposti ad accettare tutte le condizioni dal prementovato Consiglio stabilite, si fecero ad osservare come, dovendosi per parte loro impiegare cospicue somme nella costruzione dei magazzini e nella formazione dello sviatoio ed altre opere accessorie, non potrebbe loro convenire una concessione soltanto precaria, per cui si fecero a chiedere che la medesima venisse loro acconsentita a titolo perpetuo, avvertendo non potervi ostare in alcun modo la tutela degl’interessi del Governo, ritenuta massime l’assoluta libertà d’azione che verrebbe lasciata all’amministrazione delle strade ferrate per tutto ciò che concerne il servizio della ferrovia, a cui verrebbero intieramente subordinati ggi effetti della concessione stessa. [p. 1125 modifica] Chiamata a manifestare il di lei avviso su quest’ultima istanza dei fratelli Cambiaso, l’amministrazione delle strade ferrate la riconosceva meritevole di accoglimento, tuttavolta che ai medesimi si fosse imposta una sanzione penale in caso d’inosservanza per parte loro delle condizioni vincolative della concessione.

Tenuto conto di tale avviso, l’amministrazione delle finanze proseguiva coi fratelli Cambiaso le trattative per la concessione di cui si tratta, e faceva sentire ai medesimi che, oltre alle condizioni già prestabilite, e che da essi con dichiara del 29 agosto 1853 venivano accettate, era d’uopo che si sottomettessero al pagamento, a tenore di tariffa, di tutte le corse che i convogli farebbero sulla via di comunicazione tra la stazione ed i loro magazzini; pagassero alle finanze, in corrispettivo della concessione in discorso, la somma di lire 6 mila; rinunziassero ad un tempo a quella maggiore indennità che per la sofferta espropriazione di terreni di loro proprietà hanno chiesta in via giuridica all’amministrazione delle strade ferrate, e per cui verte avanti il tribunale di prima cognizione di Genova apposita lite, la quale, ciò mediante, si avrebbe per definitivamente transatta e circoscritta; e finalmente che, nel caso essi, o direttamente o per mezzo dei loro agenti, fossero per contravvenire a qualcuna delle condizioni cui tale concessione è vincolata, oltre all’essere tenuti al rifacimento dei danni, tanto verso l’amministrazione quanto verso chi di ragione, avessero ad incorrere, per ogni contravvenzione, nella penale di lire mille, od in quell’altra maggiore che verrebbe stabilita dall’amministrazione delle strade ferrate,

Alle singole condizioni sovraccennate avendo i fratelli Cambiaso prestata la loro adesione, si è della medesima fatto risultare con apposita. convenzione stipulata il 17 febbraio ultimo scorso.

Siccome con detta convenzione si verrebbe ad imporre ad una proprietà dello Stato una servitù che, giusta le regole del diritto, non può essere legittimamente consentita se non da chi abbia la libera disponibilità della proprietà stessa, pare che, per il legale effetto della convenzione di cui è caso, non si possa prescindere dall’intervento del potere legislativo.

Nel rassegnare quindi al Parlamento nazionale il progetto di legge con cui viene la convenzione stessa approvata, noi crediamo non inopportuno di chiamare l’attenzione del Parlamento stesso sui caratteri di utilità che essa sembra presentare, sia nell’interesse dell’amministrazione delle strade ferrate, sia in quello dell’amministrazione delle finanze.

Giova infatti ritenere in proposito che, oltre all’evidente vantaggio che non può a meno di sentire il Governo dall’attuazione del progettato stabilimento, mercè le facilitazioni che i costruendi magazzini sarebbero per offrire al crescente movimento delle merci, l’amministrazione delle strade ferrate verrebbe a conseguire i diritti stabiliti dalla tariffa per le corse che i convogli farebbero sulla via di comunicazione tra la stazione ed i magazzini dei concessionari, nè vedrebbe tampoco menomata la sua libertà d’azione sul servizio della ferrovia non ostante la perpetuità della. concessione, a ciò essendosi opportunamente provvisto colle apposite stipulazioni, di cui agli articoli 7 e 9 della convenzione stessa,

Nè meno patenti essere sembrano le considerazioni di utilità, aventi tratto allo speciale interesse delle finanze; imperocchè, oltre al corrispettivo della concessione stabilito in lire 6 mila, altro esse ne troverebbero nella liberazione dalle conseguenze della lite sovraccennata, conseguenze queste, delle quali, sebbene non possa preventivamente stabilirsi la precisa entità e portata, sarebbe tuttavia, nel’interesse delle finanze, conveniente di evitare, massime che, attesa l’enorme discrepanza che presentano le rispettive perizie dalle parti in detta causa prodotte (di cui l’una, quella cioè dell’amministrazione, attribuirebbe ai terreni in questione un maggior valore di lire 1752 89, e l’altra farebbe ascendere tale maggior valore a lire 71,627 46), sarebbe mestieri di subire gl’incerti e definitivi risultamenti dell’occorrente perizia d’ufficio.

Allo stato pertanto delle premesse considerazioni, noi portiamo fiducia, o signori, che vorrete dare la vostra approvazione alla convenzione di cui si tratta.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione seguita il 17 febbraio 1854 tra le finanze dello Stato ed i marchesi Niccolò, Santo, Luigi e Michele fratelli Cambiaso, in ordine allo stabilimento di uno sviatoio sul binario di congiunzione della stazione della ferrovia a Sampierdarena coi magazzini degli stessi fratelli Cambiaso.

Art. 2. Tale convenzione avrà il pieno ed intiero suo effetto, previa la regolare sua riduzione in pubblico istromento.


Convenzione tra le Finanze dello Stato ed i signori marchesi Niccolò, Santo, Luigi e Michele fratelli Cambiaso intorno allo stabilimento di uno sviatoio sul binario di congiunzione della stazione di Sampierdarena coi magazzini degli stessi fratelli Cambiaso.

L’anno del Signore mille ottocento cinquantaquattro ed ai diciassette del mese di febbraio, in una sala del Ministero di finanze.

Si fa noto che i signori marchesi Niccolò, Santo, Luigi e Michele fratelli Cambiaso, fu Giovanni Maria, proprietari di un terreno a Sampierdarena, attiguo alla stazione della strada ferrata in quella località, banno concepito il progetto di costrurre dei magazzini sul terreno stesso ad uso di deposito di merci, per cui hanno chiesto l’autorizzazione di stabilire uno sviatoio dalla strada ferrata del Governo, che loro permetta di condurre i vagoni in detti loro magazzini per prendervi e depositarvi le merci;

Che, esaminato tale progetto dal Consiglio speciale delle strade ferrate, il medesimo, con verbale del 7 luglio 1853, nel riconoscerlo ammissibile, abbia formulati i patti e le condizioni sotto la cui osservanza il Governo potrebbe fare tale concessiore, con avvertenza che la medesima debba avere luogo a titolo precario;

Che i sunnominati fratelli Cambiaso, nell’accettare tutte le condizioni stabilite dal predetto Consiglio speciale delle strade ferrate, abbiano però osservato che, dovendosi per parte loro impiegare somme considerevoli per la costruzione dei magazzini e per la formazione dello sviatoio, non potrebbero soscrivere ad una precaria concessione, ed avrebbero chiesto che venisse la medesima fatta a titolo perpetuo, osservando non potervi ostare in alcun modo la tutela degl’interessi del Governo, ritenuta massime l’assoluta libertà d’azione che verrebbe lasciata all’amministrazione delle strade ferrate per tutto ciò che concerne il servizio della ferrovia a cui [p. 1126 modifica] verrebbero intieramente subordinati gli effetti della concessione stessa;

Che, comunicate le osservazioni dei signori fratelli Cambiaso all’amministrazione delle strade ferrate, questa abbiale riconosciute ammessibili, per cui, nel manifestare sulle medesime un voto favorevole, avrebbe tuttavia suggerito di stabilire una sanzione penale in caso di inosservanza per parte loro delle condizioni vincolative della concessione; Che, continuate le trattative coi signori fratelli Cambiaso in ordine alla concessione di cui si tratta, siasi tra le finanze ed i medesimi ancora inteso e convenuto che, oltre all’osservanza delle condizioni già prestabilite, i medesimi si sottometterebbero inoltre al pagamento, a tenore di tariffa, di tutte le corse che i convogli farebbero sulle vie di comunicazione tra la stazione ed i loro magazzini, pagherebbero alle finanze in correspettivo della concessione in discorso la somma di lire sei mila, e rinunzierebbero inoltre a quelle maggiori indennità per la sofferta espropriazione di terreni di loro proprietà, per cui verte avanti il tribunale di prima cognizione di Genova apposita lite, la quale, ciò mediante, si avrebbe per definitivamente transatta e circoscritta;

Che, infine, nel caso i signori fratelli Cambiaso, o chi per essi, contravvenissero a qualcuna delle condizioni cui è vincolata tale concessione, oltre all’essere tenuti al rifacimento dei danni verso l’amministrazione o verso chi di ragione, essi incorrerebbero, per ogni contravvenzione, nella penale di lire mille 0 di quell’altra maggiore che verrebbe stabilita dall’amministrazione delle strade ferrate.

Volendosi ora che di tutto quanto sopra risulti da apposita scrittura di convenzione, seno comparsi avanti di me Teodoro Baruato, direttore capo di divisione nel Ministero di Finanze, l’illustrissimo signor conte Camillo Benso di Cavour, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze, per parte delle finanze, ed il signor marchese Santo Cambiaso fa Giovanni Maria, nativo e domiciliato in Genova, tanto a nome proprio che quale procuratore speciale dei di lui signori fratelli marchesi Niccolò, Luigi e Michele, tale costituito con mandato in brevetto in data del i4 febbraio 4854, ricevuto dal signor Barnabò Borlasca, notaio esercente in Genova, i quali, ammettendo la premessa narrativa e quella in dispositiva riducendo, hanno convenuto e convengono quanto segue:

1° Le finanze concedono, a titolo perpetuo, ai signori marchesi Niccolò, Santo, Luigi e Michele fratelli Cambiaso la facoltà di stabilire uno sviatoio dalla strada ferrata del Governo all’oggetto che essi possano condurre i vagoni nei loro magazzini per prendervi e depositarvi le merci, e ciò in conformità del piano dell’ingegnere Sarti in data 16 giugno 1853, visto dall’ispettore onorario del Genio civile signor cavaliere Maus il 6 luglio successivo, annesso alla presente;

2° I sunnominati fratelli Cambiaso si obbligano, nella costruzione dei regoli della via di comunicazione, di seguire le linee tracciate in verde sul piano anzicitato e di metterle al punto I, dove sarà stabilito uno sviatoio di congiunzione;

3° I signori fratelli Cambiaso stabiliranne a loro spese la porta segnata C sul piano, e ricostruiranno il muro di chiusura presso di questa porta secondo la linea M N, e ciò senza alcuna indennità per il terreno che verrà incorporato colla stazione. Il piano della porta e del muro dovrà essere presentato all’amministrazione delle strade ferrate per la sua approvazione prima di cominciare i lavori;

4° La porta di comunicazione sarà generalmente tenuta chiusa, e le chiavi resteranno a mani del capo stazione, a cui i signori Cambiaso dovranno rivolgersi ogniqualvolta vorranno comunicare colla stazione.

Il capo stazione non potrà aprire questa porta se non nelle ore nelle quali la stazione è aperta al pubblico;

5° 1 fratelli Cambiaso dovranno rimborsare all’amministrazione delle strade ferrate tutte le spese di sorveglianza, tanto dal iato della dogana e del dazio che del personale della stazione necessario per questa porta, e specialmente la paga di un portinaio, quando ne occorra il bisogno;

6° I fratelli Cambiaso dovranno costrurre, mantenere e rinnovare, a proprie spese, ogniqualvolta l’amministrazione delle strade ferrate ne farà istanza, la strada che accenna ai loro magazzini, compreso lo sviatoio di diramazione;

7° Il servizio dei magazzini dei fratelli Cambiaso sarà subordinato a quello della stazione, non dovendo i medesimi mettersi in comunicazione colla medesima senza l’assenso del capo stazione;

8° Tutte le spese di custodia, che potranno occorrere dallo stabilimento della delta strada di comunicazione, saranno dai fratelli Cambiaso rimborsate all’amministrazione delle strade ferrate che vi provvederà coi suoi agenti;

9° I fratelli Cambiaso dovranno osservare le discipline dell’amministrazione delle strade ferrate, finchè le merci si trovano nei locali alla medesima appartenenti;

10. I fratelli Cambiaso dovranno prestarsi ai cambiamenti che l’amministrazione delle strade ferrate introducesse nella sua via, sopportare le sospensioni che potessero nascere per ingombri e per altri motivi senza aver diritto ad alcuna indennità;

11. I fratelli Cambiaso pagheranno all’amministrazione delle strade ferrate i diritti, a tenore di tariffa, di tutte le corse che i convogli faranno sulle vie di comunicazione tra la stazione ed i loro magazzini;

12. In corrispettivo della concessione della quale si tratta, i fratelli Cambiaso, oltre al pagamento di lire sei mila che dovranno effettuare nelle casse delle finanze appena ne riceveranno l’invito, rinunziano a quelle maggiori indennità per sofferta espropriazione di terreni di loro proprietà per cui verte avanti il tribunale di prima cognizione di Genova apposita lite, la quale, ciò mediante, si avrà per definitivamente transatta e circoscritta;

13. Nel caso finalmente i fratelli Cambiaso, o chi per essi, contravvenissero a qualcuna delle condizioni cui è vincolata la presente concessione, oltre all’essere tenuti al rifacimento dei danni verso l’amministrazione delle strade ferrate o verso chi di ragione, essi incorreranno, per ogni contravvenzione, nella penale di lire mille od in quell’altra maggiore che venisse stabilita da detta amministrazione delle strade ferrate;

14. La presente convenzione non avrà effetto se non viene approvata per legge, e quindi a spese dei signori Cambiaso ridotta in atto pubblico.

Fatta la presente per doppio originale, alla quale, previa lettura e conferma, si sono le parti sottoscritte alla presenza degli infrascriiti testimoni.

C. Cavour.

Firmati: Santo Cambiaso.
Gaetano Eustachio Berta, testimone.
Angelo Giuseppe Binelli, testimone.

Teodoro Barnato, direttore di divisione.


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Relazione fatta alla Camera il 25 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Tegas, Piacenza, Minoglio, Monticelli, Chiò, D’Alberti e Ricci V., relatore.

Signori! — I vantaggi delle grandi linee di comunicazione non si limitano ai punti estremi ma giovano assai allo sviluppo degli intermedi, massime nei luoghi che per posizione topografica, e per attività d’industrie riescono quasi centri di una sufficiente circonferenza. Non poteva quindi dubitarsi che la stazione di San Pier d’Arena non dovesse successivamente acquistare larga importanza, e per i numerosi opifizi ivi stabiliti, e perchè ivi segliono concentrarsi molte merci dell’emporio di Genova. Ritenute queste circostanze l’amministrazione avrebbe dovuto dare alla stazione di quella località proporzioni vastissime, massime nei fabbricati per custodia delle merci, ove si fosse prefissa di fornire essa stessa al commercio tutti i necessari ricoveri. Ma prudentemente se ne astenne, e provveduto a quanto può occorrere al movimento, riservò ogni altra parte all’industria privata.

Tale divisamento comincia ad effettuarsi col progetto di legge proposto dal ministro di finanze nella tornata del 4° marzo concernente lo sviatoio sulla strada ferrata convenuto coi marchesi fratelli Cambiaso. Lo Stato in sostanza non si addossa alcun onere, e soltanto permette che una comunicazione possa praticarsi colla stazione a tutte spese dei concessionari, e con ogni cautela per la libertà di qualsivoglia interna operazione. E quindi siffatte concessioni, considerate in astratto, sono fra quelle che ogni illuminato Governo mai deve rifiutare, mentre giovano direttamente ai cittadini, ed indirettamente anche alla finanza, senza nuocere menomamente all’interesse del pubblico servizio.

Ma nella fattispecie oltre il rimborso di ogni spesa che possa occorrere all’’amministrazione per maggiore sorveglianza, essa accresce in primo luogo il movimento delle merci, consegue l’incasso dei diritti di tutte le corse sulla via praticata ai magazzini privati a spese dei concessionari, ed infine ottiene un compenso di lire 6000 oltre la rinuncia ad un’indennità dovuta per occupazione al suolo privato, che non possiamo esattamente valutare, vertendo sull’entità della medesima giudiciale controversia, ma per cui si pretendono lire 71,627.

La proposta convenzione parve quindi sotto ogni aspetto accettabile.

In alcuni uffici si dubitò a prima giunta che la facoltà concessa ai signori fratelli Cambiaso a titolo perpetuo potesse in un remoto avvenire riuscire per avventura gravosa all’amministrazione, presentando luogo a pretese d’indennità ove venisse il caso di traslocazione della stazione. Ma esaminata questa difficoltà dalla Commissione, fu agevole il persuedersi primieramente, che la località in cui è stabilità la stazione di San Pier d’Arena è tale da non ammettere pericoli, e quasi possibilità di mutazioni, ed inoltre anche a questa non prevedibile eventualità trovarsi provvisto coll’articolo 10 della convenzione, ove è pattuito che i fratelli Cambiaso dovranno prestarsi ai cambiamenti che l’amministrazione introducesse nella sua via.

Per tutte queste considerazioni la Commissione vi propone unanime di sanzionare i due articoli di legge proposti.


Relazione del presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour) l'1 aprile 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 24 marzo 1854.

Signori! — Nella seduta del 24 cadente mese avendo la Camera dei deputati adottato il progetto di legge per l’approvazione della convenzione seguita il 17 febbraio 1854 tra le finanze dello Stato ed i signori marchesi Niccolò, Santo, Luigi e Michele Cambiaso intorno allo stabilimento di uno sviatoio sul binario di congiunzione della ferrovia a San Pier d’Arena coi magazzini degli stessi fratelli Cambiaso, io ho l’onore di presentare il progetto medesimo alle deliberazioni del Senato del regno.


Relazione fatta al Senato il 1° maggio 1854 dall’ufficio centrale, composto dei senatori Colla, Sella, Rieci Alberto, Serra e Mosca, relatore.

Signori! — Dopo varie trattative fra l’amministrazione delle vie ferrate ed i signori marchesi Niccolò, Santo, Luigi e Michele Cambiaso, proprietari di terreni contigui alla stazione di San Pier d’Arena, sulla cui area intendono erigere magazzini di merci comunicanti direttamente colla stazione medesima, è stata intesa la convenzicne del 17 ultimo scorso febbraio tra Je finanze dello Stato ed i predetti signori marchesi fratelli Cambiaso, la quale, a termini dell’articolo 11 ed ultimo dei patti concerdati, non può avere effetto che per legge.

Nella stazione essendo stabiliti magazzini per le merci, sembra a primo aspetto che altri magazzini privati contigui alla stazione e con essa comunicanti facciano dannosa concorrenza ai primi; la qual cosa merita qualche riflessione in vista delle ingenti spese sopportate dal Governo per la ferrovia da Torino a Genova, che importa di rendere il più possibile produttiva, Ma, d’altra parte, noto essendo il progressivo incremento commerciale di San Pier d’Arena, che vuolsi considerare come parte dell’emporio di Genova, qualora il Governo volesse comprendere nella stazione della ferrovia in discorso magazzini di merci in quantità sufficiente per sopperire a tutte le esigenze commerciali, dovrebbe sottostare ad un’ingente spesa, non si potrebbe assegnare un determinato limite di area della stazione in ragione dei progressivi nuovi bisogni, e ciò tutto per percepire un diritto di sosta, le cui passività sarebbero certamente maggiori di quelle cui sottostanno generalmente i privati, Per le quali cose, ed inoltre per soddisfare ai bisogni del commercio, il quale richiede la massima possibile libertà, è preferibile di lasciare affatto all’industria privata lo stabilimento di magazzini presso la stazione di San Pier d’Arena in continuazione di quelli che già vi esistono in gran copia.

Eliminata la prima difficoltà che si affacciò all’ufficio centrale, cui è stato da voi, o signori, commesso l’esame di questa legge, le condizioni della perpetua concossiene d’uno sviatoio dalia strada ferrata ai magazzini dei signori marchesi fratelli Cambiaso, si reputano atte a tutelare l’interesse del Governo per tutto ciò che ha tratto al buon andamento del servizio ed al prodotto della ferrovia dello Stato.

Merita speciale menzione l’articolo 12 col quale i signori fratelli Cambiaso si sottomettono a pagare lire 6000 in corrispettivo della concessione ia loro favore, ed inoltre [p. 1128 modifica] rinunziano ad ogni domanda di maggiori indennità per esprepriazione di terreni di loro spettanza, e per cui verte lite, che si dichiara transatta mediante i patti concordati,

Coll’articolo 13 è pattuito il pagamento di una multa di lire mille od altra maggiore pel caso di qualche infrazione alle condizioni cui è vincolata la concessione.

Ad alcuno dei membri dell’ufficio centrale è sembrato, non ostante la convenienza delle pattuite cautele, che la perpetuità della concessione possa, in progresso di tempo, essere d’ostacolo a quei miglioramenti che fossero richiesti dalle nuove esigenze del commercio; e ciò tanto più che la perpetuità è stata condizione voluta dai signori Cambiaso, in vista delle gravi spese che si accingono a sopportare pei nuovi magazzini e loro accessori. A questo proposito sì osservò in prima sembrare assai remoto il caso in cui si debba ampliare la stazione di San Pier d’Arena; e qualora ciò si verificasse e si dovesse, per motivi di pubblica utilità ben dimostrata, occupare nuovi terreni dei signori marchesi Cambiaso oltre quelli stati già sin qui occupati, non può ostare all’eseguimento della legge d’espropriazione per causa di pubblica utilità la perpetua concessione dello sviatoio che ferma l’oggetto della legge in discussione; e d’altra parte l’articolo 10 col quale i fratelli Cambiaso devono prestarsi ad ogni cambiamento che l’amministrazione della via ferrata introducesse nella sua via, e ciò senza diritto ad alcuna indennità, tende a minorare il pericolo di dover sottostare, all’evenienza, al pagamento di vistosi compensi.

Ammessa la convenienza di lasciare affatto all’industria privala lo stabilimento di magazzini di merci, e conseguentemente di presciadere da ogni relativa spesa per parte del Governo, siccome le condizioni concordate fra l’amministrazione delle vie ferrate ed i signori marchesi Cambiaso per la concessione di cui si è fatto cenno sono convenienti, il vostro uffizio centrale vi propone, o signori, l’adozione pura e semplice del progetto di legge in discorso.