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documenti parlamentari


verrebbero intieramente subordinati gli effetti della concessione stessa;

Che, comunicate le osservazioni dei signori fratelli Cambiaso all’amministrazione delle strade ferrate, questa abbiale riconosciute ammessibili, per cui, nel manifestare sulle medesime un voto favorevole, avrebbe tuttavia suggerito di stabilire una sanzione penale in caso di inosservanza per parte loro delle condizioni vincolative della concessione; Che, continuate le trattative coi signori fratelli Cambiaso in ordine alla concessione di cui si tratta, siasi tra le finanze ed i medesimi ancora inteso e convenuto che, oltre all’osservanza delle condizioni già prestabilite, i medesimi si sottometterebbero inoltre al pagamento, a tenore di tariffa, di tutte le corse che i convogli farebbero sulle vie di comunicazione tra la stazione ed i loro magazzini, pagherebbero alle finanze in correspettivo della concessione in discorso la somma di lire sei mila, e rinunzierebbero inoltre a quelle maggiori indennità per la sofferta espropriazione di terreni di loro proprietà, per cui verte avanti il tribunale di prima cognizione di Genova apposita lite, la quale, ciò mediante, si avrebbe per definitivamente transatta e circoscritta;

Che, infine, nel caso i signori fratelli Cambiaso, o chi per essi, contravvenissero a qualcuna delle condizioni cui è vincolata tale concessione, oltre all’essere tenuti al rifacimento dei danni verso l’amministrazione o verso chi di ragione, essi incorrerebbero, per ogni contravvenzione, nella penale di lire mille 0 di quell’altra maggiore che verrebbe stabilita dall’amministrazione delle strade ferrate.

Volendosi ora che di tutto quanto sopra risulti da apposita scrittura di convenzione, seno comparsi avanti di me Teodoro Baruato, direttore capo di divisione nel Ministero di Finanze, l’illustrissimo signor conte Camillo Benso di Cavour, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze, per parte delle finanze, ed il signor marchese Santo Cambiaso fa Giovanni Maria, nativo e domiciliato in Genova, tanto a nome proprio che quale procuratore speciale dei di lui signori fratelli marchesi Niccolò, Luigi e Michele, tale costituito con mandato in brevetto in data del i4 febbraio 4854, ricevuto dal signor Barnabò Borlasca, notaio esercente in Genova, i quali, ammettendo la premessa narrativa e quella in dispositiva riducendo, hanno convenuto e convengono quanto segue:

1° Le finanze concedono, a titolo perpetuo, ai signori marchesi Niccolò, Santo, Luigi e Michele fratelli Cambiaso la facoltà di stabilire uno sviatoio dalla strada ferrata del Governo all’oggetto che essi possano condurre i vagoni nei loro magazzini per prendervi e depositarvi le merci, e ciò in conformità del piano dell’ingegnere Sarti in data 16 giugno 1853, visto dall’ispettore onorario del Genio civile signor cavaliere Maus il 6 luglio successivo, annesso alla presente;

2° I sunnominati fratelli Cambiaso si obbligano, nella costruzione dei regoli della via di comunicazione, di seguire le linee tracciate in verde sul piano anzicitato e di metterle al punto I, dove sarà stabilito uno sviatoio di congiunzione;

3° I signori fratelli Cambiaso stabiliranne a loro spese la porta segnata C sul piano, e ricostruiranno il muro di chiusura presso di questa porta secondo la linea M N, e ciò senza alcuna indennità per il terreno che verrà incorporato colla stazione. Il piano della porta e del muro dovrà essere presentato all’amministrazione delle strade ferrate per la sua approvazione prima di cominciare i lavori;

4° La porta di comunicazione sarà generalmente tenuta chiusa, e le chiavi resteranno a mani del capo stazione, a cui i signori Cambiaso dovranno rivolgersi ogniqualvolta vorranno comunicare colla stazione.

Il capo stazione non potrà aprire questa porta se non nelle ore nelle quali la stazione è aperta al pubblico;

5° 1 fratelli Cambiaso dovranno rimborsare all’amministrazione delle strade ferrate tutte le spese di sorveglianza, tanto dal iato della dogana e del dazio che del personale della stazione necessario per questa porta, e specialmente la paga di un portinaio, quando ne occorra il bisogno;

6° I fratelli Cambiaso dovranno costrurre, mantenere e rinnovare, a proprie spese, ogniqualvolta l’amministrazione delle strade ferrate ne farà istanza, la strada che accenna ai loro magazzini, compreso lo sviatoio di diramazione;

7° Il servizio dei magazzini dei fratelli Cambiaso sarà subordinato a quello della stazione, non dovendo i medesimi mettersi in comunicazione colla medesima senza l’assenso del capo stazione;

8° Tutte le spese di custodia, che potranno occorrere dallo stabilimento della delta strada di comunicazione, saranno dai fratelli Cambiaso rimborsate all’amministrazione delle strade ferrate che vi provvederà coi suoi agenti;

9° I fratelli Cambiaso dovranno osservare le discipline dell’amministrazione delle strade ferrate, finchè le merci si trovano nei locali alla medesima appartenenti;

10. I fratelli Cambiaso dovranno prestarsi ai cambiamenti che l’amministrazione delle strade ferrate introducesse nella sua via, sopportare le sospensioni che potessero nascere per ingombri e per altri motivi senza aver diritto ad alcuna indennità;

11. I fratelli Cambiaso pagheranno all’amministrazione delle strade ferrate i diritti, a tenore di tariffa, di tutte le corse che i convogli faranno sulle vie di comunicazione tra la stazione ed i loro magazzini;

12. In corrispettivo della concessione della quale si tratta, i fratelli Cambiaso, oltre al pagamento di lire sei mila che dovranno effettuare nelle casse delle finanze appena ne riceveranno l’invito, rinunziano a quelle maggiori indennità per sofferta espropriazione di terreni di loro proprietà per cui verte avanti il tribunale di prima cognizione di Genova apposita lite, la quale, ciò mediante, si avrà per definitivamente transatta e circoscritta;

13. Nel caso finalmente i fratelli Cambiaso, o chi per essi, contravvenissero a qualcuna delle condizioni cui è vincolata la presente concessione, oltre all’essere tenuti al rifacimento dei danni verso l’amministrazione delle strade ferrate o verso chi di ragione, essi incorreranno, per ogni contravvenzione, nella penale di lire mille od in quell’altra maggiore che venisse stabilita da detta amministrazione delle strade ferrate;

14. La presente convenzione non avrà effetto se non viene approvata per legge, e quindi a spese dei signori Cambiaso ridotta in atto pubblico.

Fatta la presente per doppio originale, alla quale, previa lettura e conferma, si sono le parti sottoscritte alla presenza degli infrascriiti testimoni.

C. Cavour.

Firmati: Santo Cambiaso.
Gaetano Eustachio Berta, testimone.
Angelo Giuseppe Binelli, testimone.

Teodoro Barnato, direttore di divisione.